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7 Ottobre 2024
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Attenti al cane!

Viva gli animali da compagnia, che ci capiscono ed allietano la nostra vita! Però attenzione ai vicini di casa perché, come dice il motto antico, vicinitas est mater discordiarum.

L’art. 844 del codice civile disciplina le immissioni da un immobile all’altro, in esse incluse quelle olfattive e quelle acustiche, prevedendo che esse possano essere impedite quando superano la normale tollerabilità. Le immissioni possono essere generate anche dai nostri amici a quattro zampe, ed anzitutto dai cani. Il 20 gennaio 2023 la Cassazione ha deciso un caso in materia. I proprietari di unità immobiliari confinanti con altra abitazione, munita di un appezzamento di terreno, all’interno del quale si trovavano vari cani e gatti, da cui provenivano rumori intollerabili, hanno ottenuto la riduzione del numero degli animali ivi presenti, la bonifica del giardino, ed il risarcimento dei danni.

La sentenza offre l’occasione di soffermarsi sull’argomento. Come si dimostra che l’immissione acustica sia intollerabile? I mezzi di prova esperibili per accertare il livello di tollerabilità non sono esclusivamente di natura tecnica, potendosi ricorrere alla prova testimoniale quando la stessa non sia espressione di giudizi valutativi, ancor più nel caso di immissioni rumorose discontinue e spontanee, come tali difficilmente riproducibili e verificabili.

Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, in quanto va sempre riferito al contesto ambientale. Ad esempio, la stessa immissione può essere valutata diversamente, a seconda che si verifichi all’interno del tessuto cittadino, ovvero in area non urbanizzata; o ancora se si realizza durante il giorno ovvero nell’orario notturno.

Si deve considerare la rumorosità costante della zona in cui avvengono le immissioni. Si fa riferimento al criterio comparativo, che consiste nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni.

Di solito è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato il rumore di fondo di 3 dB, se i rumori si verificano nelle ore notturne, oppure che abbiano superato il rumore di fondo di 5 dB, se i rumori si verificano di giorno.

Poco rilevante è accertare le cause delle immissioni moleste nella proprietà altrui. Una volta accertata l’esistenza dell’immissione molesta e stabilito il suo grado di tollerabilità, l’individuazione delle cause può servire solo per determinare le misure da adottare per la sua eliminazione, ma non attenua la responsabilità di chi le ha prodotte.

Pertanto, “deve essere accolta la domanda del condominio volta a fare accertare le intollerabili immissioni provenienti dall’immobile del singolo proprietario esclusivo, con conseguente condanna al ripristino della quiete condominiale, dell’igiene della collettività condominiale attraverso l’allontanamento degli animali molesti dall’edificio, laddove si propagano nelle zone condominiali immissioni intollerabili di rumori e di odori” (così, già in precedenza, Cass. civ. 10 aprile 2015, n. 7330).

Francesco Salimbeni

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