Con la sentenza n. 2600, del 29 gennaio 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di cessione del quinto.
Il caso è quello di un soggetto il quale agisce contro una banca, sostenendo che questa ha applicato un tasso di interesse superiore ai limiti anti-usura. Il quesito giuridico posto all’attenzione dei giudici è se, rispetto al superamento di tale limite, si debbano considerare anche gli oneri assicurativi.
Facciamo un passo indietro. L’art. 54, DPR 180/1950, prevede l’assicurazione obbligatoria nei casi di finanziamento con cessione di quote dello stipendio. Segnatamente, “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
Inoltre, l’art. 1815, comma 2, del codice civile, nel disciplinare il contratto di mutuo, dispone che è nulla la clausola contrattuale che preveda interessi usurari.
A sua volta, l’art. 644, comma 4 del codice penale, in materia di usura, stabilisce che, “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La sentenza in esame si è pronunciata su ricorso di un istituto di credito, il quale, nonostante le norme sopra richiamate, sosteneva che le spese assicurative non dovessero computarsi, e ciò sulla base di risalenti istruzioni della Banca d’Italia (29 marzo 2006 n. 74). Per converso, la Cassazione ha affermato che non deve tenersi conto della informativa della Banca d’Italia, con ciò confermando precedenti indirizzi giurisprudenziali (sentenze nn. 20501/2023; 20247/2023; 17839/2023; 3025/2022; 37058/2021; 17466/2020; 5160/2018).
In altre parole, solo le imposte e le tasse vanno escluse dal calcolo dell’interesse usurario. Invece, le spese assicurative, quando siano collegate alla concessione del credito, devono essere considerate. In esse sono comprese quelle concernenti l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, le quali “vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato […] trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento”.
La conseguenza dell’applicazione del tasso usurario è che non sono dovuti interessi, così come previsto dall’art. 1815 del codice civile. Questa è la sanzione prevista dal legislatore, per cui, se si accerta che l’interesse è oltre i limiti dell’usura, ne deriva la non debenza degli interessi, con conseguente gratuità del finanziamento.
Francesco Salimbeni