Una recentissima sentenza della Cassazione torna sul tema delle cadute accidentali sui marciapiedi che, specie in alcune delle nostre città, è ormai fatto giornaliero.
Nel caso di specie, una persona lamentava di essere caduta a causa di una grata metallica, innalzata rispetto al piano di calpestio, e che, a suo dire, non era né delimitata, né segnalata, né visibile. Il ricorrente faceva riferimento all’art. 2051 del codice civile, a mente del quale l’Ente risponde della strada che ha in custodia.
Con la sentenza n. 9487 del 9.4.2024, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento, affermando che il Comune viene sollevato da responsabilità tutte quelle volte in cui il sinistro è cagionato soltanto dall’imprudenza e dalla negligenza del danneggiato, il quale aveva la possibilità di accorgersi della pericolosità del luogo per cui, prestando la dovuta attenzione, avrebbe evitato di cadere. In particolare, nella vicenda era emerso l’effettivo stato dei luoghi, “caratterizzato da un lieve scostamento della grata dal piano di calpestio facilmente individuabile, poiché nei pressi della detta grata vi era lo spazio lasciato vuoto, nel marciapiede, dall’assenza di una mattonella, il che rendeva più facilmente percepibile la sconnessione e quindi comportava l’adeguamento della condotta del pedone alla situazione”. Inoltre, “le condizioni del piano di calpestio … e l’assenza di una delle mattonelle (prossima alla grata) avrebbero sicuramente potuto e dovuto indurre l’odierno appellato ad essere maggiormente cauto”, tenuto pure conto che non erano state “segnalate condizioni atmosferiche particolari si ritiene che la caduta possa verosimilmente essere stata provocata dall’affrontare con non sufficiente attenzione quel tratto di marciapiede. Peraltro, il dislivello sarebbe stato facilmente percepibile mediante ordinaria accortezza, proprio in virtù della assenza della mattonella, che creava un quadrato di colore più chiaro sul piano di calpestio ed avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore prudenza nel transitare su quel punto.”
La detta sentenza ha fatto applicazione di principi già affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, in materia di nesso causale tra lo stato dei luoghi e la caduta. In particolare, vale il seguente orientamento: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Dunque, il diritto ad un risarcimento non viene riconosciuto rispetto ad ogni caduta, e purtroppo si pretende un’attenzione da parte dell’utente della strada che, talvolta, sembra eccessiva. Si pensi alle persone anziane le quali sono più soggette a tali incidenti e che, tuttavia, dovrebbero aver diritto di usufruire della pubblica via in condizioni di sicurezza.
Francesco Salimbeni