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Roma
7 Ottobre 2024
Consumatori

Condizionatori accesi – limiti di temperatura negli edifici pubblici. Il rischio di aumento delle bollette private dettato da un loro uso sbagliato.

Ognuno di noi, quotidianamente, è impegnato nell’intento di trovare una soluzione ad una situazione alla quale non eravamo abituati, che rappresenta un vero e proprio pericolo per la nostra salute. Lo scopo è quello di cercare per noi e per i nostri cari, le soluzioni più adatte ad affrontare il problema. Stiamo parlando della temperatura e dei suoi effetti. Purtroppo, il fenomeno del riscaldamento della crosta terrestre che, ad onore del vero, abbiamo sempre paventato come un rischio lontano nel tempo, si sta manifestando in modo sempre più concreto e ne stiamo pagando le conseguenze.

Partendo dalla vita di tutti i giorni, in questo articolo, desideriamo affrontare il tema dei degli strumenti più utilizzati per modificare il clima all’interno degli ambienti, ossia dei condizionatori e fare chiarezza su molti aspetti. In primo luogo, evidenziamo che il loro uso è stato regolamentato recentemente. In particolare, sono state dettate le condizioni per il loro utilizzo all’interno delle strutture pubbliche e delle strutture private. A seguito di un recente decreto del Consiglio dei ministri, a partire dal 1° maggio di quest’anno, all’interno degli edifici pubblici, il limite della temperatura non può mai scendere al di sotto dei 27° con una tolleranza di due ossia il limite fissato reale è fissato in di 25°. Le amministrazioni degli edifici pubblici che non si adeguano saranno sanzionate. La pena prevista da 500 a 3.000 euro per ogni contravvenzione. Questo provvedimento è valido solo per gli edifici pubblici e quindi non anche per le case private. Lo stesso decreto stabilisce fin d’ora, che la regola del livello massimo della temperatura, verrà adattata anche durante il prossimo periodo invernale, stagione durante la quale, i riscaldamenti non potranno superare i gradi previsti che, nello specifico, sono di 19° con una tolleranza di due, quindi, i termosifoni degli edifici pubblici, nel prossimo inverno, non potranno avere una temperatura più alta di 21°.

Questa norma ha acceso il dibattito non solo sugli edifici pubblici ma anche sui condomìni, per questo, come Foro Nazionale dei Consumatori, abbiamo il dovere di affrontare il tema dei condizionatori all’interno dei condomìni e precisare che un cittadino, all’interno della propria abitazione, è libero di installare lo strumento che ritiene più idoneo, mentre, per quanto riguarda il condominio, il suo diritto non può andare in conflitto con quello degli altri condomìni.

Per questo motivo, colui che intende installare all’interno della propria abitazione o sul balcone della stessa, un condizionatore, dovrà rispettare dei semplici principi di sana convivenza. Più precisamente, prima di pensare di realizzare un impianto di condizionamento di aria, il proprietario della casa, dovrà assicurarsi che lo stesso non disturbi i condòmini, e non arrechi alcun danno al decoro estetico della facciata dell’edificio. Per far questo, da un lato dovrà informare preventivamente l’amministratore del condominio, dall’altro, si dovrà assicurare che l’impianto che andrà ad installare mantenga inalterata la struttura architettonica e assicuri, nel caso in cui venga installato all’esterno dell’abitazione, le distanze minime necessarie tra balconi e finestre. Abbiamo parlato di informativa non a caso, perché per l’installazione di un impianto di condizionamento di aria, una volta rispettate le regole previste e di cui stiamo parlando in questo articolo, non c’è bisogno di un voto dell’assemblea, la quale potrà rivendicare il suo ruolo solo nel caso in cui verranno lesi i suoi diritti, ossia venga deturpato il decoro estetico della facciata dell’immobile o costruito un impianto che, a causa del suo rumore, danneggi gli altri condòmini.

Precisiamo che quando parliamo di disturbi intendiamo parlare di rumori dell’impianto che si andrà ad installare, che dovranno essere assolutamente tollerati dai vicini di casa.

Una volta costruito l’impianto, visto il prezzo dell’energia che, purtroppo, continua a crescere; quindi, per evitare di dover pagare delle bollette esorbitanti, in merito, precisiamo che per raffreddare una stanza di 25 m² si deve sostenere un costo di 21 euro al mese e, ovviamente, se le stanze sono più di una, basta fare la moltiplicazione, la nostra attenzione dovrà essere posta sull’utilizzo di ogni singolo condizionatore. Secondo gli esperti, infatti, La temperatura di casa non dovrebbe mai scendere al di sotto dei 5/6° rispetto all’esterno. Inoltre, il consiglio che ci viene fornito è quello di utilizzare la funzione della deumidificazione dell’aria, che impatta di meno dal punto di vista economico e in cambio garantisce un servizio migliore. Oltre a questo, le altre accortezze che dovremmo avere, riguardano l’utilizzo notturno e le condizioni dell’impianto, ricordandoci che dovrà essere controllato costantemente e oggetto di una di una manutenzione annuale, necessaria per assicurare il corretto funzionamento, la tenuta della spesa, ossia il costo delle bollette e non ultima, anche la nostra salute, perché, purtroppo, i condizionatori non puliti periodicamente, sono portatori delle peggiori infezioni.

Infine, chiudiamo questo articolo con una precisazione, che intendiamo dare, a contrasto di quanto, soprattutto in quest’ultimo periodo, si sente dire in giro. Mi riferisco agli automobilisti e all’utilizzo che loro fanno dell’aria condizionata all’interno della loro vettura. In merito, sottolineo che non è assolutamente vero che in macchina non si possa utilizzare l’aria condizionata, al contrario, il suo uso è consentito, ad eccezione, ovviamente, di quando l’auto è in sosta con il motore acceso per conservare l’habitat che si è creato. Questo e solo questo è il divieto previsto dall’articolo 157 comma 7-bis del codice della strada, il quale recita: “E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da euro 223 a euro 444)”.

Sabrina Greci

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