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14 Gennaio 2025
Consumatori

Interruzione prescrizione a garanzia del venditore

La Cassazione amplia le garanzie a favore del consumatore

Con la sentenza del 30 novembre 2023, n. 33380, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio a tutela dei consumatori.

In particolare, si discuteva dell’acquisto di un auto presso una concessionaria. L’auto era stata ripetutamente ricoverata presso l’assistenza della stessa concessionaria, in conseguenza di vari malfunzionamenti. Nonostante alcuni interventi, non si era risolto il problema. L’acquirente agisce in giudizio contro il venditore, chiedendo che sia dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, e restituito il prezzo pagato, pari ad € 19.570,00, oltre risarcimento danni. Il venditore, nel costituirsi in giudizio, eccepisce che sarebbe decorso il termine di prescrizione annuale per chiedere la risoluzione del contratto.

La Cassazione ha dato ragione all’acquirente del veicolo. Prendendo spunto da alcuni principi affermati dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 18672/2019, la Suprema Corte ha affermato che il termine di prescrizione si deve considerare interrotto anche da comportamenti taciti del venditore.

In particolare, “il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998).

Così, “Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’ interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’ intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata”.

In altre parole, nel momento in cui il venditore dell’auto, tramite la sua officina, tenta la riparazione del veicolo, interrompe il termine di prescrizione della domanda di risoluzione del contratto, termine che ricomincia a decorrere dall’intervenuta riparazione.

In tal senso, la Cassazione ha rigettato il ricorso della concessionaria, che ha dovuto anche pagare le spese legali.

Francesco Salimbeni

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