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17 Gennaio 2025
Consumatori

“Niente scontrino niente garanzia”. Una convinzione che non ha motivo di esistere.

Niente scontrino niente garanzia”. Questa è la risposta che ci viene data dal commerciante, al quale, ci rivolgiamo, dopo aver effettuato l’acquisto di un prodotto difettoso e aver, di conseguenza, deciso di cambiarlo. Siamo talmente convinti che sia così che, ogni volta che ci pentiamo di un acquisto, perché difettoso e vogliamo esercitare il diritto di sostituirlo, l’unico pensiero che abbiamo è quello di ricordare dove abbiamo messo lo scontrino, perché solo esibendolo al negoziante, potremmo ottenere il diritto alla sostituzione e quindi all’esercizio del diritto di garanzia. Se questo il comune modo di comportarsi la domanda che ci dobbiamo porre è: “Lo scontrino è davvero lo strumento indispensabile per l’esercizio del nostro diritto di garanzia?” La risposta è molto semplice e chiara: No!

Lo scontrino non è il mezzo imprescindibile per poter esercitare il nostro diritto di garanzia. Quello che è indispensabile e poter dimostrare l’acquisto fatto entro i due anni e lo si può fare, ad esempio, mostrando la ricevuta della carta di credito e, qualora avessimo pagato in contanti, potrebbe essere sufficiente anche la testimonianza di un amico che, quel giorno ci ha accompagnato in quel negozio e che è in grado di testimoniare che in quella precisa data abbiamo effettuato quell’acquisto.

Il codice del consumo, Titolo III “GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO” Capo I (Della vendita di beni) dall’articolo 128 in poi si occupa di questo argomento, in particolare l’Art. 133. Responsabilità del venditore.  Al punto 1 stabilisce che: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall’articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali”.

Quindi, il termine ultimo, ossia entro il quale si può far valere il diritto di garanzia, sono due anni dalla data di acquisto e questa è l’unica condizione che pone il Codice del Consumo. Non dice infatti che, per poter esercitare il nostro diritto, dobbiamo dimostrare di avere ancora lo scontrino, ma dobbiamo solo dimostrare di averlo acquistato entro i due anni.

Tornando all’inizio del nostro articolo, dobbiamo rimuovere la convinzione che, da sempre, ci ha accompagnato, “Niente scontrino, nessuna garanzia!” Lo dobbiamo e lo possiamo fare perché, come abbiamo appena detto, non è assolutamente vero. Certo, visto che ci viene consegnato dal venditore, al momento della transazione commerciale, lo scontrino, considerato che riporta i dati dell’operazione dalla tipologia del prodotto alla data di conclusione dell’acquisto, è lo strumento fiscale più comodo è più semplice da mostrare per far valere i nostri diritti, motivo per cui, è opportuno conservarlo in modo diligente, ma non è l’unico. Questo principio lo stabilisce in maniera inequivocabile, il codice del consumo, e lo afferma anche la giurisprudenza che su questo argomento è sempre stata molto chiara.

Altra preoccupazione che ci assale è dettata dalla convinzione che, per ottenere la garanzia, dobbiamo conservare l’imballaggio, la confezione, le istruzioni e il foglietto, quasi sempre timbrato dal venditore, che indica i termini e le condizioni della garanzia che, di solito, sono all’interno del pacco. Una preoccupazione, anche questa, del tutto ingiustificata e sbagliata perché, quello che dobbiamo comprendere, non è tanto se noi conserviamo gli accessori dell’acquisto ma, semplicemente, di aver diritto alla garanzia, perché abbiamo acquistato un bene che o è difettoso o non rispecchia le caratteristiche che c’erano state presentate al momento della scelta.

Questo diritto ci consente di poter decidere cosa voler fare del prodotto acquistato, ossia ci offre la possibilità di poter scegliere in merito, o alla sua sostituzione o alla sua riparazione, scelta che spetta comunque a noi e mai al venditore Una opzione che potremmo esercitare fino alla scelta finale, che può essere anche quella della risoluzione del contratto, ossia, dello scioglimento da ogni vincolo contrattuale che si conclude con la riconsegna del mezzo del bene acquistato e il rimborso di quanto è stato pagato.

Questi sono i principi fondamentali alla base di un contratto di compravendita, dove, giova ricordarlo, è il venditore ad essere responsabile per i difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna, il consumatore ha solo l’onere di denunciare l’esistenza del difetto del bene oggetto dell’acquisto. Sarà eventualmente il venditore ad avere l’onere della prova e dimostrare che non si tratta di un difetto o di un vizio e che, di conseguenza, la denuncia del consumatore è infondata. Inoltre, ai fini della denuncia, è considerato idoneo qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati.

In merito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 3695/2022 del 7.2.2022 ha ribadito questi principi a tutela del Consumatore, non solo, proprio in questa sentenza, ha altresì affermato che “ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente [n.d.r. al consumatore], può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”. E ancora “La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore”.

Sabrina Greci

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