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17 Gennaio 2025
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“O balcone, fai entrare il giorno!”

Anche quando non si tratta di quello di Romeo e Giulietta, il balcone può portare discordia.

E in effetti, Communio est mater rixarium, recita l’antico brocardo latino, che tradotto sta per: la comunione [di proprietà, di diritti] è la madre delle liti. È un motto quanto mai vero in materia di condominio di edifici, che da sempre sono un luogo moltiplicatore di liti giudiziarie. Ciò perché il principio cardine in materia condominiale è che si può far quel che si vuole, purché non si ledano i diritti degli altri condòmini e, soprattutto, che tutti possono utilizzare le parti comuni dell’edificio, purché non limitino il pari uso da parte degli altri.

Oggi raccontiamo la seguente piccola vicenda.

Una signora si rivolge al Tribunale di Sulmona per far accertare l’illegittimità delle opere realizzate da un vicino condomino sul proprio balcone. Quest’ultimo aveva realizzato interventi edilizi sul suo balcone, in adiacenza con la parete divisoria del balcone della signora, attrice in giudizio. In particolare, era stata realizzata un’opera di legno fissa (armadio), ancorata alle doghe dei balconi. Il manufatto ostruiva alla signora la visuale dei bei panorami d’Abruzzo, oltre che del centro storico di Roccaraso. Inoltre, impediva il passaggio della luce dal balcone.

Il Tribunale ha nominato un perito, il quale ha accertato che, in effetti, era stato realizzato un armadio di dimensioni ragguardevoli, tali da ridurre notevolmente l’ingresso di luce in favore dell’abitazione vicina e di determinare un ostacolo alla visuale laterale e obliqua.

Pertanto, secondo il Giudice di Sulmona, l’installazione dell’armadio ha inciso sull’utilizzo del divisorio comune tra i due balconi in violazione dell’art. 1102 c.c.

Anche il fatto che l’opera non sia fissa, cioè non ancorata al balcone, è privo di rilevanza. Infatti, la normativa che disciplina le parti comuni, secondo la Cassazione, è certamente vincolante anche in presenza di manufatti che, comunque, ostacolino stabilmente la vista del vicino.

Così, il Tribunale ha dichiarato l’illegittima istallazione del mobile/armadio sulle parti comuni dell’edificio condominiale (divisorio balcone) in violazione dell’art. 1102 c.c., in quanto riduce l’uso e il godimento delle cose comuni alla condomina proprietaria dell’unità immobiliare contigua; per l’effetto, condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (eliminazione mobile/armadio, installato sul balcone di sua proprietà).

Francesco Salimbeni

Art. 1102 codice civile

Uso della cosa comune

I. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

II. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

 

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