Intervistiamo l’avvocato Francesco Salimbeni, Vice Presidente del Foro Nazionale Consumatori sul tema della responsabilità da errore medico che è stato particolarmente acceso negli ultimi anni.
Può farci chiarezza sulla attuale situazione esistente in Italia sulla responsabilità da errore medico? Di quali numeri di cause parliamo?
È noto lo studio del 2019 che annoverava 300.000 cause pendenti contro medici, e precisava che il 95% di esse veniva definito con il proscioglimento del medico. La maggior parte del contenzioso risaliva ad anni addietro. Il fenomeno testimoniava due cose: primo, un sentimento di diffuso malcontento verso la gestione della sanità in Italia; secondo, una notevole superficialità, anzitutto da parte di alcuni avvocati, nella gestione delle cause di risarcimento, divenute spesso il terreno di caccia, in anni pregressi, di spregiudicati cercatori d’oro. Ne era derivata la c.d. medicina difensiva, dove il dottore si preoccupa, prima che di salvare il paziente, di salvare se stesso da possibili denunce, con conseguente decadimento dell’assistenza sanitaria.
Per cercare di ridurre i contenziosi e rendere più certi i confini delle rispettive responsabilità, il Legislatore nel 2017 ha adottato la c.d. Legge Gelli. Quale lo scopo di questa legge e soprattutto quali i risultati ottenuti?
Questa legge, anche all’esito di successivi interventi correttivi, ha cercato anzitutto di scoraggiare l’azione risarcitoria contro il medico, favorendo quella verso la struttura sanitaria (ospedale o clinica). Sotto un profilo di diritto civile, e salve eventuali responsabilità penali, si è previsto che la responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale, con la conseguenza che il danneggiato ha l’onere di dimostrare il nesso causale tra l’errore ed il danno, ma è poi la struttura a dover dimostrare di aver agito diligentemente e senza colpa; invece la responsabilità del medico è stata qualificata extracontrattuale, per cui in tal caso l’onere della prova resta tutto a carico del danneggiato e la prescrizione è inferiore, cinque anni. Inoltre, al fine di sgomberare le aule di Tribunale da processi pluriennali, si è stabilito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Questo tentativo obbligatorio di conciliazione ha portato risvolti positivi per i cittadini?
Senza dubbio si, oggi l’utente dispone di un percorso più semplice al fine di ottenere un risarcimento dei danni. Ricordiamo che queste cause nascono da un errore: può trattarsi di un intervento chirurgico sbagliato, sia nella scelta che nell’esecuzione; ovvero di un esame eseguito male, o mal refertato, e conseguente errata diagnosi; ovvero di una erronea terapia, etc. Oggi la responsabilità medica si verifica mediante un accertamento tecnico preventivo, in Tribunale o davanti ad un organismo di mediazione. In sostanza si esegue direttamente la perizia. Un collegio di due medici, il medico legale e lo specialista, accerta se c’è stato l’errore. Di solito la durata del procedimento è pari a circa 10 mesi.
La vostra associazione dei consumatori in che modo può aiutare chi è vittima di malasanità?
Foro nazionale consumatori dispone di un team altamente specializzato in questa materia. Medici legali, con oltre trent’anni di esperienza, esaminano le carte gratuitamente, con l’ausilio di uno specialista di fiducia, scelto di volta in volta a seconda della fattispecie (cardiologo, ortopedico, neurochirurgo, etc.). Se dalla documentazione emerge una chiara responsabilità, si passa alla fase successiva, dando inizio al procedimento. Oltre a permettere uno studio di fattibilità gratuito, dall’assistenza medico legale accentrata deriva un ulteriore vantaggio ed è quello di evitare possibili incompatibilità territoriali, che accadono quando un medico è riluttante a firmare una perizia che potrebbe coinvolgere un collega dello stesso territorio. Per proseguire poi il foro dei consumatori si avvale della consulenza di professionisti, specializzati in questo settore, per dimostrare il nesso causale, e le voci di danno risarcibili, che sono molteplici, ed ognuna di esse è liquidata se ricorrono taluni presupposti, elaborati dalla giurisprudenza. Il compenso per queste attività viene pattuito nei modi più diversi, anche in proporzione al risultato conseguito, da versarsi al momento in cui verrà pagato il risarcimento.