Con la Direttiva (UE) 2024/1799 l’Europa impone ai produttori di riparare ciò che vendono. Per il consumatore italiano cambia il rapporto stesso con gli oggetti: da beni a perdere a beni da mantenere.
C’è un gesto che tutti abbiamo compiuto almeno una volta: portare in assistenza uno smartphone con lo schermo incrinato o una lavatrice che non centrifuga più, e sentirsi rispondere che “non conviene ripararlo“.
La riparazione costa quasi quanto il prodotto nuovo, il pezzo di ricambio non si trova, il modello è “fuori produzione”. E così l’oggetto – spesso perfettamente funzionante in ogni sua altra parte – finisce in discarica, mentre noi torniamo in negozio a comprarne uno nuovo.
Questo meccanismo, che gli economisti chiamano obsolescenza programmata e che i consumatori conoscono come una quotidiana frustrazione, ha trovato un avversario di peso: il legislatore europeo.
La Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 13 giugno 2024 e nota come direttiva sul “diritto alla riparazione” (right to repair), rappresenta uno dei tasselli più significativi della strategia europea per l’economia circolare. Gli Stati membri erano chiamati a recepirla entro il 31 luglio 2026: una scadenza che rende il tema di stringente attualità anche per l’ordinamento italiano, dove le nuove regole andranno a innestarsi sull’impianto del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005).
Cosa cambia concretamente
Il cuore della direttiva è un obbligo che fino a ieri sarebbe apparso rivoluzionario: il produttore deve riparare. Per una serie di categorie di prodotti – lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere, televisori, telefoni cellulari, tablet, e l’elenco è destinato ad allungarsi – il fabbricante è tenuto a garantire la riparazione anche al di fuori della garanzia legale di conformità, a un prezzo ragionevole e in un tempo ragionevole. Non potrà più trincerarsi dietro l’indisponibilità dei ricambi o rendere la riparazione economicamente proibitiva per spingere il consumatore verso l’acquisto del nuovo.
Accanto all’obbligo di riparare, la direttiva introduce strumenti concreti di trasparenza. Il primo è il modulo europeo di informazioni sulla riparazione: su richiesta del consumatore, il riparatore deve fornire un preventivo standardizzato che indica la natura del difetto, il prezzo, i tempi e le condizioni della riparazione, valido per trenta giorni. Chi ha mai tentato di confrontare i preventivi di due centri assistenza comprende quanto questa apparente banalità sia in realtà preziosa: rende comparabili offerte che oggi sono deliberatamente opache.
Il secondo strumento è la piattaforma europea online per la riparazione, con sezioni nazionali, che consentirà a ogni consumatore di trovare riparatori qualificati, venditori di prodotti ricondizionati e iniziative di riparazione comunitarie nella propria zona. Il terzo è forse il più incisivo sul piano pratico: i produttori dovranno rendere disponibili i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari a un prezzo ragionevole, e non potranno impedire – attraverso clausole contrattuali, software o tecniche di progettazione – l’attività dei riparatori indipendenti. È il colpo più duro alle pratiche di serializzazione dei componenti, con cui alcuni produttori “sposano” via software ogni singolo pezzo al dispositivo, rendendo impossibile la sostituzione fuori dai canali ufficiali.
L’estensione della garanzia: un incentivo intelligente
La direttiva interviene anche sulla garanzia legale di conformità, quella che nel nostro ordinamento è disciplinata dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo. La regola attuale prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore possa scegliere tra riparazione e sostituzione. Nella pratica, la sostituzione è spesso la via più battuta: più rapida, più semplice, apparentemente più vantaggiosa. Ma ha un costo ambientale enorme e, a ben vedere, anche un costo economico collettivo che ricade sui prezzi.
La novità è un incentivo elegante: se il consumatore sceglie la riparazione, la garanzia legale si estende di ulteriori dodici mesi. Un anno in più di tutela per chi sceglie di far vivere più a lungo il proprio bene. È un meccanismo che allinea l’interesse individuale del consumatore con l’interesse collettivo alla riduzione dei rifiuti: si stima che ogni anno nell’Unione europea lo smaltimento prematuro di beni di consumo riparabili generi 35 milioni di tonnellate di rifiuti e faccia perdere ai consumatori circa 12 miliardi di euro.
Le insidie da monitorare
Come sempre, la distanza tra la norma e la sua applicazione effettiva sarà il vero terreno di gioco. Il primo nodo è la nozione di “prezzo ragionevole” della riparazione: un concetto elastico che i produttori potrebbero tentare di stiracchiare fino a svuotarlo. Se riparare uno smartphone costa l’ottanta per cento del suo prezzo di listino, l’obbligo è formalmente rispettato ma sostanzialmente eluso. Sarà decisivo il ruolo delle autorità di vigilanza e delle associazioni dei consumatori nel contestare prassi elusive.
Il secondo nodo riguarda i tempi. La direttiva parla di riparazione entro un “termine ragionevole”: ma per chi lavora con il proprio computer o dipende dal proprio telefono, tre settimane di attesa non sono ragionevoli affatto. La direttiva prevede la possibilità per il riparatore di offrire un dispositivo sostitutivo in prestito durante la riparazione: sarà importante che il recepimento italiano valorizzi questa previsione anziché lasciarla lettera morta.
Il terzo nodo, infine, è culturale. Decenni di cultura del monouso hanno atrofizzato un’intera filiera artigiana: i riparatori indipendenti sono sempre meno, e le competenze si sono disperse. La direttiva può invertire la tendenza, creando le condizioni economiche per la rinascita di un mestiere, ma servirà tempo, formazione e – anche qui – informazione ai consumatori, che devono sapere che la riparazione indipendente non fa decadere la garanzia, contrariamente a una credenza diffusa e alimentata ad arte.
Un cambio di paradigma
Al di là dei singoli obblighi, la direttiva sul diritto alla riparazione segna un mutamento di prospettiva profondo. Per la prima volta il legislatore europeo afferma che la durata dei beni non è una variabile lasciata alle strategie commerciali dei produttori, ma un interesse giuridicamente protetto del consumatore e della collettività. L’oggetto che compriamo non è più un bene a scadenza predeterminata da chi lo ha progettato: è un bene di cui abbiamo il diritto di prolungare la vita.
Per i consumatori italiani, il consiglio pratico è duplice. Primo: davanti a un difetto di conformità entro i due anni dall’acquisto, valutare seriamente l’opzione della riparazione, che presto porterà con sé dodici mesi aggiuntivi di garanzia. Secondo: conservare sempre preventivi, comunicazioni e ricevute, e non accettare come ineluttabile la risposta “non è riparabile” o “non ci sono ricambi“. Sempre più spesso, quella risposta non sarà soltanto scortese: sarà illegittima. E contro le condotte illegittime, gli strumenti di tutela – reclamo, conciliazione, azione giudiziale – esistono e funzionano. Le associazioni dei consumatori sono al fianco dei cittadini proprio per questo: per trasformare i diritti scritti sulla carta in diritti esercitati nella vita quotidiana.
Sabrina Greci
Presidente Foro Nazionale Consumatori
