Il Tribunale di Roma ha avuto occasione di pronunciarsi su un tema di stretta attualità negli ultimi anni, cioè quello del bonus facciate.
È stato portato all’esame del giudice il caso di un contratto di appalto stipulato tra un Condominio ed una impresa, mediante lo strumento del c.d. “sconto in fattura”, con la cessione dei crediti fiscali.
Come ormai ben noto, lo sconto in fattura era previsto dall’art. 121, comma 1, del dl 34/2020, consentendo ad un fornitore di scontare direttamente sulla fattura, per interventi agevolati, l’importo dovuto, acquisendo il diritto a una detrazione in percentuale variabile da spalmare su un certo numero di anni, a seconda della tipologia di bonus edilizio. Non ci soffermiamo qui sulla questione di costi per la finanza pubblica di tale strumento (oggi ridimensionato dalla legge 38/2023, di conversione del DL 11/2023), in forza del quale il privato beneficia di un fortissimo sconto, né sul tema dei costi gonfiati. Dei vari profili dell’operazione, qui si esamina il caso in cui l’appaltatore risulti inadempiente rispetto all’operazione di sconto.
Segnatamente, l’impresa non era riuscita a trovare istituti di credito che scontassero i crediti fiscali. Con la sentenza del 13 febbraio 2024, n. 21607, il Tribunale di Roma non ha ritenuto tale giustificazione sufficiente, dal momento che “il contratto era stipulato concordemente sul presupposto tacito e comune della scontabilità delle detrazioni fiscali”.
Dal momento che i benefici fiscali erano stati contemplati dalle parti, l’inadempimento dell’impresa, rispetto all’obbligo di tempestiva ultimazione dei lavori, determina un danno risarcibile. Inoltre, a fronte delle modifiche normative intervenute, ed allo scopo di iniziare almeno i lavori, il condominio aveva offerto un prestito ponte all’impresa, la quale però non aveva dato riscontro.
Il Tribunale ha quindi accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’impresa, ed ha riconosciuto a suo carico un risarcimento derivante dalla lesione dell’aspettativa del condominio a beneficiare del diritto al superbonus.
Il risarcimento, ricondotto alla perdita di chance, è stato mitigato secondo alcuni parametri. In primo luogo, la mancata dimostrazione della sussistenza da parte del condominio di tutti i requisiti ulteriori per potere usufruire del bonus. In secondo luogo, un sia pur limitato concorso del fatto colposo del creditore, atteso che questi, a norma del citato art. 12, aveva contrattualmente il diritto di rivolgersi ad altra ditta solvibile e non “incagliata” sostituendo l’appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori, in tal modo conseguendo il vantaggio fiscale. In terzo luogo, la mancata dimostrazione, da parte del condominio, del fatto che a causa del ritardo dell’impresa appaltatrice, esso abbia perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pure ancorati a presupposti non del tutto sovrapponibili, davano diritto al godimento del 65% o del 50% di risparmi fiscali.
Conseguentemente, il Tribunale condannava l’impresa a risarcire in via equitativa, un importo pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile, così pervenendo all’importo complessivo di Euro 187.075,91.
Francesco Salimbeni