È finalmente arrivato l’allentamento delle restrizioni da Covid. Fine dell’obbligo delle mascherine, e presto anche del Green Pass, mentre l’estate si avvicina. In questi tempi di notizie drammatiche in Europa, comprensibilmente si cerca di evadere, pensando a concedersi qualche giorno di vacanza. D’altra parte, i dati sui contagi sono controversi e sono in molti a chiedersi: che succede alle vacanze al tempo del Covid? Di seguito ricordiamo lo stato dell’arte.
Per quanto concerne i biglietti del treno, Trenitalia riconosce il diritto al rimborso nei seguenti casi: soggetti in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria o ricovero; soggetti all’interno di aree oggetto di divieto di allontanamento; soggetti diretti in aree interessate dal contagio, individuate ai sensi di legge; soggetti che hanno in programma la partecipazione a concorsi pubblici, procedure di selezione pubblica, manifestazioni, eventi di qualsiasi natura, riunione, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, che siano annullati, sospesi o rinviati dalla autorità competenti. Alcune differenze sussistono per i treni regionali. La domanda di rimborso si può compilare sul sito di Trenitalia. Più generica la possibilità di rimborso per i passeggeri di Italo.
Quanto invece agli aerei, Ita Airways, che ha preso il posto di Alitalia, consente il rimborso o il cambio prenotazione in caso di positività al Covid, quarantena, ricovero, da documentare con certificazione. Meno chiare le regole di rimborso per il caso di restrizioni alla mobilità nel Paese di origine o di destinazione, visto che diverse difficoltà si sono registrate con Alitalia. Qui, però, dovrebbero soccorrere i principi generali in materia contrattuale: se la prestazione diviene impossibile (cioè se materialmente non si può circolare nel luogo di destinazione o di partenza), deve spettare la restituzione di quanto pagato. Altre compagnie straniere hanno politiche più comprensive verso i consumatori, prevedendo una maggiore flessibilità nel cambio gratuito dei biglietti.
Per quanto riguarda gli alberghi, bisogna distinguere eventuali disposizioni restrittive contenute in norme di legge o provvedimenti della Pubblica Autorità, dall’ipotesi in cui il singolo turista malauguratamente contragga il Covid. Nel primo caso – ad esempio cambio di colore di regioni e quindi chiusura di hotel etc. – il costo della prenotazione è certamente rimborsabile: l’oggetto del contratto è divenuto impossibile per causa non imputabile al contraente. Invece, per il caso in cui si sia costretti a cancellare la prenotazione perché si è contratto il Covid e, quindi, si debba restare a casa in isolamento, non esiste un principio generale a tutela del consumatore. Molto dipende dalla policy delle singole strutture. Alcune manifestano flessibilità (e una intelligente attenzione verso il cliente). Altre, invece, potrebbero restare rigide e tenersi il denaro incassato. Quanto alle prenotazioni in appartamento, anch’esso è affidato alle regole di prenotazione stabilite dal soggetto ospitante.
Infine, per quanto concerne i famosi voucher del 2020, concernenti acquisti cancellati a causa della pandemia, ricordiamo che il Legislatore aveva previsto dei buoni a favore dei turisti danneggiati. Si trattava di contratti da eseguire tra l’11 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020. L’utente aveva facoltà di chiedere il voucher ovvero, scaduto un certo termine, la restituzione in denaro. Tale termine è stato nuovamente posticipato fino a 30 mesi dall’ultimo Decreto Mille Proroghe, per cui, secondo il Legislatore, ancora si può pretendere solo il voucher. È una politica che tutela le imprese ma non i consumatori, e che merita di essere censurata.
Francesco Salimbeni
Vice Presidente Foro Nazionale Consumatori