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12 Settembre 2026
Assistenza e DisabilitàCostume e Società

Permessi Legge 104: l’ARAN chiarisce definitivamente

Nel settore dipendenti Pubblici, più caregiver possono assentarsi nello stesso giorno, ma mai nelle stesse ore

La gestione dei permessi retribuiti, previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992, torna al centro dell’attenzione, grazie al parere ARAN n. 37654 del 16 luglio 2026, che interviene su un punto rimasto ambiguo dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 105/2022. Entrando nel merito, le domande che spesso ci poniamo sono: quanti familiari possono fruire dei permessi nello stesso giorno per assistere alla medesima persona con disabilità grave? Può essere uno solo o possono essere di più?

La risposta dell’agenzia è chiara ed inequivocabile. L’ARAN, con il parere sopraindicato precisa:

“La disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.

Per quanto attiene alla sola disciplina contrattuale, non si rinvengono elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.

La clausola contrattuale, nel consentire l’utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell’articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.

Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.

Restano fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell’istituto”.

Quindi, la risposta è sì, purché le assenze non siano contestuali e venga rispettato il limite mensile complessivo previsto dalla legge. Il chiarimento è particolarmente rilevante per il personale del comparto Funzioni Centrali, dove il CCNL consente la fruizione dei permessi anche ad ore, fino a un massimo di 18 ore mensili.

Superato il principio del referente unico: cosa cambia davvero

Il d.lgs. 105/2022 ha eliminato il precedente criterio del referente unico, ampliando la platea dei soggetti che possono alternarsi nell’assistenza: coniuge, convivente di fatto, figli, genitori, fratelli, sorelle e altri parenti o affini. Questo ha generato, negli uffici del personale, un dubbio operativo: l’alternanza tra caregiver implica che ciascuno debba scegliere giorni diversi?

Secondo l’ARAN, no. Il contratto collettivo non contiene alcun divieto di fruizione nella stessa giornata. La clausola contrattuale interviene solo sull’articolazione temporale del permesso (giorni o ore), senza imporre una separazione rigida delle date.

La regola chiave: stesso giorno sì, stessa ora no

Il parere n. 37654 è netto: l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze, non alla collocazione in giornate necessariamente diverse.

In pratica:

  • un caregiver può utilizzare alcune ore al mattino;
  • un altro caregiver può utilizzare altre ore nel pomeriggio;
  • le ore si sommano nel medesimo plafond mensile dell’assistito.

Non è ammessa, invece, la sovrapposizione delle fasce orarie: due lavoratori non possono essere assenti contemporaneamente per assistere la stessa persona.

Il tetto mensile: non si moltiplica con il numero dei caregiver

Il punto più delicato riguarda il conteggio dei permessi. Il limite mensile è unico e riferito alla persona assistita, non ai lavoratori che prestano assistenza.

Per ogni assistito:

  • massimo 3 giorni al mese,
  • oppure 18 ore mensili nei comparti che prevedono la fruizione ad ore.

Se due figli assistono la stessa madre con disabilità grave:

  • non hanno tre giorni ciascuno;
  • devono dividersi lo stesso monte mensile;
  • ogni ora utilizzata da uno riduce il plafond disponibile per l’altro.

Il parere ARAN conferma che, la fine del referente unico non comporta un aumento dei permessi, ma solo una maggiore flessibilità organizzativa.

Assistenza effettiva: un requisito che resta centrale

Il parere ribadisce un principio già consolidato nella prassi amministrativa: il permesso deve essere funzionale all’assistenza reale della persona con disabilità grave.

Non è un beneficio “libero”, né un giorno di riposo mascherato. Il datore di lavoro può verificare:

  • la coerenza tra orari richiesti e assistenza prestata;
  • l’assenza di sovrapposizioni;
  • il rispetto del tetto mensile;
  • la corretta comunicazione delle assenze.

Non può invece imporre condizioni ulteriori rispetto alla legge o al contratto.

Domande INPS, comunicazioni e controlli: cosa devono fare i lavoratori

Per ottenere i permessi:

  • la domanda va presentata tramite INPS, con certificazione di disabilità grave;
  • ogni caregiver deve essere legittimato ai sensi della legge;
  • le richieste devono essere coordinate per evitare sovrapposizioni orarie.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, può controllare il rispetto delle regole, ma non può introdurre vincoli non previsti dalla normativa.

Un chiarimento che semplifica la vita alle famiglie e agli uffici

Il parere ARAN n. 37654/2026 offre finalmente una lettura chiara e coerente della disciplina: più caregiver possono assistere la stessa persona nello stesso giorno, purché in fasce orarie diverse e nel rispetto del plafond mensile unico.

Una soluzione che rispecchia la realtà delle famiglie, spesso costrette a incastrare visite, terapie, accompagnamenti e presenza in casa, e che permette agli uffici del personale di applicare la norma con maggiore certezza.

Carlo Fantozzi

 

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