Come ogni anno, il mese di maggio è il mese in cui ha inizio la campagna fiscale, che si concluderà il 30 settembre.
Con questo articolo, intendiamo offrire, le informazioni necessarie per la corretta compilazione e la relativa presentazione del modello 730, alle persone con disabilità.
In merito, l’agenzia delle entrate, ha aggiornato la guida alle agevolazioni fiscali per i suddetti soggetti, e pubblicato anche importanti informazioni in merito ai bonus edilizi e ai permessi.
Nelle nostre sedi, ci occupiamo anche di predisporre i contratti per le badanti e, in molti casi, i beneficiari di questo servizio sono persone con disabilità, ragione per cui, è opportuno precisare che, chi sostiene una spesa per una badante, che si occuperà dell’assistenza a persone non autosufficienti, può portare in detrazione, il 19% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 2.100 euro annui.
Un beneficio che non è riservato a tutti ma solo a coloro che hanno un reddito annuo non superiore a 40.000,00 euro.
In sintesi, con riferimento a questa fattispecie specifica, questi sono i requisiti.
Titolare del diritto alla detrazione
La detrazione spetta a chi sostiene la spesa, anche se non è intestatario del contratto di lavoro della badante. Può essere richiesta:
- dalla persona non autosufficiente;
- da un familiare che sostiene la spesa, anche se il disabile non è fiscalmente a carico .
Requisito sanitario: cosa significa “non autosufficienza”
La persona assistita deve essere non autosufficiente negli atti fondamentali della vita quotidiana, e questo deve risultare da certificazione medica. Non basta il semplice riconoscimento di invalidità o legge 104, ma accorre il riconoscimento dell’articolo 3 comma 3 della stessa legge.
In altri termini, tra coloro che sono considerati non autosufficienti, possono usufruire di questo beneficio,
Solo le persone disabili che non riescono a svolgere almeno una di queste attività:
- alimentarsi;
- espletare funzioni fisiologiche e curare l’igiene personale;
- deambulare;
- vestirsi autonomamente;
- necessitare di sorveglianza continuativa.
Requisito reddituale
Il reddito complessivo di chi richiede la detrazione non deve superare i 40.000 euro annui .
Nel reddito complessivo vanno inclusi anche:
- redditi da locazione in cedolare secca;
- redditi in regime forfettario;
- mance tassate con imposta sostitutiva;
- quota ACE.
Quali spese sono ammesse
Sono detraibili:
- compensi pagati alla badante;
- compensi pagati a cooperative, agenzie interinali o case di cura solo per la parte relativa all’assistenza personale .
Le spese devono essere:
- documentate (ricevuta, busta paga, fattura);
- pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.).
Deduzione dei contributi INPS (diversa dalla detrazione)
In aggiunta alla detrazione del 19%, è possibile anche beneficiare di una deduzione dal reddito dei contributi previdenziali versati per la badante, fino a 1.549,37 euro annui . Questa deduzione spetta solo al datore di lavoro intestatario del contratto.
In sintesi:
- Per ottenere la detrazione servono:
- certificazione medica che attesti la non autosufficienza ;
- reddito complessivo ≤ 40.000 euro ;
- pagamenti tracciabili ;
- documentazione completa con dati di chi paga, della badante e dell’assistito.
Oltre alle detrazioni e alle deduzioni delle spese sostenute per la badante, le persone non autosufficienti, hanno diritto all’agevolazione della detrazione del 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro (auto + adattamento) e dell’iva agevolata al 4%, per l’acquisto di veicoli destinati al loro movimento.
Considerato che per l’acquisto di una vettura è necessario spendere degli importi che, non sempre, una persona con disabilità dispone, l’agevolazione spetta anche ai familiari di cui la stessa persona risulta a carico. Ciò che è fondamentale e che deve essere rispettato quanto previsto dall’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale recita:
“7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.”
Ho citato questa legge e questo articolo perché sono alla base di questi principi. Infatti, il testo citato riporta: “Sono detraibili le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché’ prescritto dalla commissione medica locale.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo” .
Tornando a quanto anticipato, in merito ai soggetti che possono beneficiare della suddetta detrazione, la stessa legge precisa che: “Per soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. ” Ovviamente, parliamo di vetture che, a loro volta, hanno dei target definiti e ben precisi, perché, in effetti, debbono avere una cilindrata fino a 2000 cm cubici, se sono con motore a benzina, o, un massimo, di 2500 cm cubici, se hanno un motore diesel. In altri termini, vetture più potenti non possono usufruire di questi benefici fiscali.
Chi acquista queste vetture, al momento della stipula dell’atto di compravendita, ha inoltre diritto all’esenzione fiscale delle imposte erariali di trascrizione e delle imposte di registro. Così come alla esenzione totale delle tasse automobilistiche, infatti, il comma 7 precisa che: “Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3”.
Oltre alle spese per l’acquisto dell’autovettura, le persone con disabilità, possono usufruire della detrazione Irpef del 19%, per le spese sanitarie, per gli ausili e i sussidi tecnici.
Nello specifico:
Detrazione IRPEF 19% per:
- sussidi tecnici e informatici (computer, domotica, strumenti di comunicazione assistita);
- mezzi di ausilio alla deambulazione;
- servizi di interpretariato per persone sorde;
- spese per cane guida (non vedenti).
- IVA al 4% su sussidi tecnici e informatici.
In conclusione, in Italia, nel 2026, le detrazioni fiscali, riconosciute alle persone con disabilità, coprono quattro grandi aree: auto, spese sanitarie e ausili, assistenza personale, barriere architettoniche .
In un precedente numero di questa rivista ci siamo occupati l’eliminazione delle barriere architettoniche, in questa sede, ricordiamo solo che le percentuali, per gli anni 2025 e 2026, sono del 50%, per interventi sull’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale, 36%, negli altri casi.
Questo per un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2027, le percentuali scendono (36% e 30%).
Altre detrazioni rilevanti riguardano la detrazione per figli con disabilità a carico, le detrazioni per polizze assicurative legate al rischio morte o invalidità e, infine, le agevolazioni su successioni e donazioni in presenza di beneficiari con disabilità grave.
Per tutte queste fattispecie, i nostri sportelli, gli operatori e i collaboratori del CAF SILPA, sono a disposizione per fornire ogni risposta adeguata.
Carlo Fantozzi
