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21 Aprile 2026
Cassazione, svolta sull’indennità di accompagnamento
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Cassazione, svolta sull’indennità di accompagnamento

La Cassazione estende il diritto all’accompagnamento

Il rischio di caduta equiparato all’immobilità per il riconoscimento del beneficio

La Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza numero 28212, pubblicata in data 23/10/2025, emessa contro l’INPS – a seguito di un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 176/2021, ha rivoluzionato il principio cardine su cui si fonda il riconoscimento dell’indennità da accompagnamento, precisando, che ne hanno diritto, anche coloro che hanno bisogno di una supervisione per camminare.

In altri termini, coloro che rischiano di cadere, sono equiparati alle persone vittime di immobilità, ed hanno diritto al riconoscimento degli stessi benefici e tutele.

Una revisione sostanziale che rende giustizia a tutti coloro che combattono per il riconoscimento nei propri diritti e per una società più equa e corretta.

Indennità di accompagnamento: cosa cambia dopo la sentenza 28212

L’indennità d’accompagnamento è un beneficio riconosciuto per l’impossibilità, delle persone disabili, a vivere una vita normale, ed è un sostegno che lo Stato riconosce per aiutarle a superare le barriere, sia architettoniche sia sociali, che, costoro, si trovano ad affrontare quotidianamente.

Fino ad oggi, la prassi era quella di riconoscere questa indennità solo a coloro che erano realmente impossibilitati a muoversi e a compiere gli atti di vita quotidiana.

La sentenza numero 28212 rivoluziona questo principio, perché stabilisce che, il concetto previsto dalla legge, non è restrittivo ma è ampio, ed aperto a tutti coloro che realmente hanno bisogno del supporto ed assistenza di una persona in grado di potergli assicurare una supervisione per camminare.

I requisiti normativi per l’accompagnamento: Legge 18/1980 e Legge 208/1988

Dopotutto, ricordiamo che l’articolo 1, della legge 18/1980 stabilisce che: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, e concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato.”

In merito, l’articolo 1, comma 2, della legge 208/1988 precisa che “L’indennità di accompagnamento è concessa:

  • a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
  • b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Resta salva per l’interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.”

Rischio caduta e necessità di supervisione: il verdetto della Suprema Corte

Nella sentenza si evidenza che nel presentare il ricorso: “I ricorrenti sostengono che il giudice del rescissorio ha errato nel ritenere che la deambulazione del ‘con appoggio e supervisione continua’ non fosse qualificabile quale ‘impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore’, come previsto dall’art.1 della legge n.18/1980; e che la possibilità di deambulare in modo autonomo non fosse desumibile dalla valutazione della residua autonomia del secondo la c.d. scala di Barthel, siccome afferente al requisito concorrente della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Il motivo trova il suo fondamento nel certificato del 16/09/2013, trascritto nelle sue parti essenziali nel ricorso per Cassazione. Da quanto trascritto risulta ‘andatura a piccoli passi e necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute (…) Si raccomanda supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti”.

Su questo punto è intervenuta la Cassazione, la quale ha precisato che: “Il giudice del rescissorio ha dunque errato nella applicazione dell’art.1 della legge n.18/1980, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di ‘supervisione continua’ non rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione applicata, ed in particolare nell’ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.”

Carlo Fantozzi

 

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