14 Maggio 2025
Comodato per esigenze familiari
Costume e Società

Comodato per esigenze familiari

Restituzione ammissibile solo in caso di bisogno urgente

Il comodato è il contratto con cui un soggetto, il comodante, concede in godimento un immobile a titolo gratuito ad un altro soggetto, il comodatario.

In generale esistono due tipi di comodato: quello a termine, e quello senza determinazione della durata.

Nel primo caso, ai sensi dell’art. 1809, primo comma c.c., “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto [c.d. termine implicito]”.

Nel secondo caso, il comodatario è tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richiede” (art. 1810 c.c.), e si parla allora di comodato precario.

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione ribadiscono alcuni principi in materia.

Con l’ordinanza 9.1.2025, n. 573, si è affrontato il caso di un comodato stipulato per soddisfare le esigenze della famiglia del comodatario.

Secondo la Suprema Corte, tale contratto non deve intendersi a tempo indeterminato.

Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 20448/2014, 13603/2004), il comodato di un immobile, che venga stipulato per soddisfare le esigenze della famiglia, “pur inquadrabile nello schema del «comodato a termine indeterminato», non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario)”.

Esso sarebbe invece caratterizzato da ragioni solidaristiche, per cui non potrebbe consentirsi la restituzione dell’immobile in ogni momento, a semplice richiesta discrezionale del comodante (più recentemente Cass. 27634/2023; Cass. 20118/2024). Del resto, è ammesso anche il comodato per tutta la vita del comodatario (Cass. 6203/2014).

Dunque, quello stipulato affinché il comodatario possa vivere con la propria famiglia, è un c.d. comodato a termine indeterminato, ed il comodante (il proprietario) può ottenere la restituzione dell’immobile solo quando sussista un suo bisogno sopravvenuto, urgente ed imprevedibile.

In difetto di tali circostanze eccezionali, la durata prosegue, ed anche oltre l’eventuale crisi coniugale.

Ad esempio, nel caso in cui un genitore conceda una casa in comodato al figlio, perché questi la possa destinare ad abitazione della propria famiglia, e sopravvenga la separazione del medesimo dalla moglie, con assegnazione della casa coniugale alla medesima quale affidataria dei figli minori, il comodante non può chiedere la restituzione dell’immobile, permanendo comunque le esigenze familiari (Cass. 27634/2023).

Da ultimo, una ulteriore pronuncia della Cassazione, l’ordinanza n. 9313 del 9 aprile 2025, ha ribadito i principi suddetti, precisando che la destinazione ad esigenze familiari deve risultare dal contratto o comunque essere provata in modo incontrovertibile, altrimenti il comodato senza determinazione di durata resta precario ed il comodante può chiedere la riconsegna della cosa in qualunque momento.

Francesco Salimbeni

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