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14 Marzo 2026
Controlli fiscali sui conti correnti. Serve l’autorizzazione del giudice
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Controlli fiscali sui conti correnti. Serve l’autorizzazione del giudice

La Corte europea dei diritti dell’uomo pone un limite all’attività dell’amministrazione finanziaria

Stop ai controlli indiscriminati sui conti correnti: la storica sentenza della CEDU

Fino ad oggi, siamo stati convinti che l’Agenzia delle Entrate, per controllare la nostra situazione finanziaria, potesse liberamente accedere ai conti correnti e verificare eventuali anomalie ed irregolarità.

Tanto è vero, abbiamo sempre pensato che, per poterlo fare, non ci fosse bisogno di nessun provvedimento giudiziario, ma, semplicemente, di una disposizione dei dirigenti della stessa Agenzia delle Entrate.

La sentenza CEDU dell’8 gennaio 2026: cosa cambia per i contribuenti

A seguito di una sentenza emessa, l’8 gennaio 2026, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CEDU, questo non è più possibile.

Questa sentenza in tema di: Verifiche fiscali e Accesso ai conti bancari, stabilisce che sussiste la violazione dell’art. 8 CEDU, la mancata previsione, da parte della legge, di specifiche condizioni per autorizzare accessi ai conti bancari dei contribuenti nell’ambito di verifiche fiscali, nonché di mezzi di impugnazione effettivi avverso tali misure.

Accesso ai conti correnti: serve l’autorizzazione del giudice

Di conseguenza, a far data da questo provvedimento, l’amministrazione finanziaria, per poter accedere ai conti correnti, ha l’obbligo di richiedere ed ottenere un’autorizzazione, non interna, ma dal giudice competente.

La prassi precedente e il DPR 633/1972

Prima di questa sentenza, l’accesso ai dati bancari veniva disposto a seguito di un’autorizzazione rilasciata dal direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate, senza un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Di fatto, un vero e proprio atto amministrativo, regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633. Il quale all’articolo 51, comma 7, recita,

“Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché’ alle garanzie prestate da terzi.”

Perché il sistema italiano viola il Diritto alla Privacy (Art. 8 CEDU)

Un decreto che, a parere della Corte di Strasburgo, viola i principi sanciti dall’articolo 8 della Convenzione.

Nella sentenza si legge infatti che: “La Corte ritiene, quindi, che le base giuridica delle misure in questione non soddisfi, in senso qualitativo, il requisito della previsione di legge richiesto dall’art. 8 della Convenzione.

Da questo punto di vista, pertanto, la Corte EDU, ritiene anche infondata l’eccezione di mancato esaurimento delle vie interne, poiché queste ultime non sarebbero in alcun caso state efficaci.

Nell’accertare la violazione (similmente al precedente Italgomme c. Italia del 2025, in questo osservatorio), rileva altresì come essa abbia carattere sistemico, dal momento che discende dalla normativa nazionale, e indica quindi le misure generali che l’Italia dovrebbe adottare per porre fine alla violazione stessa: si tratta, in particolare, della previsione dell’obbligo di motivazione delle autorizzazioni emanate nell’ambito delle verifiche fiscali, nonché dell’introduzione di mezzi di impugnazione effettivi avverso tali misure, non subordinati all’emanazione di un avviso di accertamento, né alla conclusione dell’accertamento fiscale.”

Ricordiamo che l’articolo 8 della Convenzione – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, precisa che:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Verso una nuova tutela per il cittadino

Esaminando questa normativa e valutata la prassi costante dell’Italia, la Corte Europea pone l’accento proprio sul fatto che manca un’autorizzazione giudiziaria esterna, necessaria per evitare che l’ufficio che effettua il controllo, sia lo stesso che ne valuta la legittimità.

Così facendo, come è noto, al cittadino che subisce l’ispezione bancaria, manca la possibilità di una tutela immediata, perché non viene convocato dal giudice, ma, a suo carico, viene disposto un controllo fiscale, che altro non è, che un atto amministrativo, che tutt’al più, mancando l’immediatezza, può essere impugnato solo dopo che la violazione è stata realizzata.

Conclusioni: il futuro della lotta all’evasione fiscale

Sia ben chiaro, e su questo non si discute che, nell’interesse di tutti i cittadini onesti e dell’intero Paese, la lotta all’evasione è un obiettivo irrinunciabile, il quale deve essere perseguito con la massima attenzione, costanza e adesione di tutte le componenti preposte allo scopo.

A cambiare, in modo radicale, a seguito della sentenza della Corte Europea, sono le modalità che devono essere messe in pratica e a cui il nostro Paese deve, necessariamente, adeguarsi.

In conclusione, non si possono più effettuare, controlli indiscriminati sui conti correnti.

Ragion per cui, dovrà essere introdotta una nuova legge a disciplinare, in primo luogo, le cause e le circostanze che devono ricorrere per motivare l’accesso ai dati bancari dei cittadini.

Situazioni ben chiare e precise, che devono essere poste alla base di un provvedimento, motivato e proporzionato, che deve essere comunicato al contribuente, per potergli offrire, a sua tutela, la possibilità di poter rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Carlo Fantozzi

 

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