Viviamo in un’epoca in cui i rapporti sociali, spesso e volentieri, sono condizionati dall’utilizzo dei social, dove possiamo trovare notizie e commenti che incidono nei rapporti personali.
In alcuni casi, queste news, possono arrivare anche a creare turbamenti e inquietudini, fino a ledere diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Nel sottolineare questa premessa, preciso che nessuno intende mettere in discussione la libertà di espressione, di pensiero e di parole di ognuno di noi, ma se questo è vero è altrettanto vero che non si può dire ciò che si vuole, senza prestare la dovuta attenzione ai diritti degli altri.
Deve esistere un limite che stabilisca ciò che è concesso, ciò che è permesso e ciò che invece, al contrario, diventa un reato.
Non solo, è necessario che il reato non sia semplicemente causa di un provvedimento quasi irrilevante, ma venga punito con una giusta condanna.
Dopotutto è proprio sui social che vengono riportati i fatti più clamorosi, le notizie più inquietanti e dove le persone diventano oggetto di derisione e di diffamazione.
Tutti noi ricordiamo episodi che hanno coinvolto la vita delle persone, molte delle quali hanno subito danni morali e personali irreparabili, semplicemente per essere state bersaglio di notizie false, o di calunnie e diffamazioni.
Tutti ricordiamo l’uso che si è fatto nei social nei confronti di donne, alcune semplicemente madri di famiglia, altre più famose e note al grande pubblico, che sono diventate, a loro insaputa, oggetto di pessima reputazione.
Fake news che hanno generato odio e istigato alla violenza. Episodi gravi che vanno ben aldilà di semplici pettegolezzi.
Su questo argomento è intervenuta la quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, la quale, con la sentenza numero 744 del 21 maggio 2025, ha stabilito quali sono i reati diffamatori, commessi attraverso l’utilizzo dei social, che meritano l’arresto e la successiva condanna al carcere.
Questo il testo della sentenza: “Secondo un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, invero, l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il diritto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie via “Internet”) deve essere connessa alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
Ove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione dei diritti fondamentali che l’ordinamento pone in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero ex articolo 21 Costituzione, la determinazione della pena come detentiva non è costituzionalmente giustificata, secondo un’ispirazione ermeneuta che proviene dalle affermazioni anche della giurisprudenza del giudice delle leggi (cfr. ord n. 131 del 2020 e sent. N. 150 del 2021 Corte Cost.) ed è stata traslata dalla giurisprudenza di legittimità della diffamazione a mezzo stampa sino o qualsiasi forma di diffamazione.
Il reato di cui all’articolo 595 Codice penale, infatti, è, tout court, al centro di un delicato difficile equilibrio tra il diritto alla reputazione personale e il fondamentale diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.
Pertanto, è fondato il motivo di ricorso riferito alla censura di eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio, con speciale riguardo alla necessità di motivare espressamente e puntualmente l’eccezionale gravità della condotta diffamatoria, sola caratteristica che la Corte Costituzionale ritiene capace di fondare la valutazione di meritevolezza della sanzione detentiva per il reato di diffamazione.”
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione, ha valutato e bilanciato il diritto alla libertà di espressione, con il diritto alla propria reputazione e, di fatto, ha stabilito che si può liberamente esprimere il proprio pensiero a condizione che, quello che si dice, non generi odio e violenza.
Il limite invalicabile è proprio questo. Il diritto alla parola è riconosciuto, nessuno lo mette in discussione, a meno che, ciò che si dice, non solo non sia falso, ma crei i presupposti per l’odio e la violenza.
Carlo Fantozzi
