Le sentenze nn. 21758 e 21759, del 29/07/2025 della Corte di Cassazione, che commentiamo, originano dalla nota lottizzazione di “Punta Perotti”, che culminarono con l’abbattimento di un c.d. ecomostro a Bari nell’anno 2006.
La vicenda ha poi avuto un prosieguo davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Questa, dapprima con sentenza del 30 gennaio 2009 aveva accertato la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e condannato l’Italia al pagamento d’un indennizzo a titolo di “equa soddisfazione” del danno morale; e , poi, con sentenza del 10 maggio 2012, aveva condannato l’Italia al pagamento d’un indennizzo a favore delle stesse società di lottizzazione, le quali avevano promosso un giudizio per ottenere dal Ministero per i Beni Culturali, Regione Puglia e Comune di Bari il risarcimento del danno.
Le società avevano lamentato la violazione dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”; ed anche del Protocollo addizionale alla Convenzione, n. 1, a norma del quale: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”.
Riconosciuto il risarcimento da parte della Corte Europea, le società hanno proseguito in Italia il contenzioso cercando di ottenere ulteriori risarcimenti a carico della Pubblica Amministrazione.
La Cassazione ha anzitutto affermato il principio che, sotto un profilo generale, la liquidazione di un danno da parte della Corte Europea non esclude la prosecuzione del giudizio in Italia per il risarcimento di ulteriori danni.
Tuttavia, il giudice nazionale deve tenere conto di quanto liquidato dalla Corte di Strasburgo, nonché delle decisioni con le quali quest’ultima ha rigettato le domande della parte ricorrente.
Infatti, sia le domande di danno accolte dalla Corte EDU, sia quelle rigettate, non possono più essere esaminate dal giudice nazionale. Inoltre, si può proseguire il contenzioso in Italia per quegli eventuali ulteriori danni, c.d. “differenziali”, che non hanno formato oggetto della pronuncia della Corte Europea.
Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la decisione resa in sede europea fosse esaustiva, e che quindi la sentenza della Corte di Appello, impugnata dalle Pubbliche Amministrazioni, fosse incorsa in “violazione del giudicato internazionale”, avendo ritenuto di potersi pronunciare nuovamente su alcuni danni favore delle Società, quali quello da mancato profitto, che invece avevano già formato oggetto del contenzioso davanti al giudice di Strasburgo.
Francesco Salimbeni
