L’Inps fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, previsto della Legge di Bilancio 2021. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali fino a 6mila euro all’anno, massimale ridotto per lavoro a tempo parziale.
L’art. 1 c. 16-19 della Legge di Bilancio ha modificato la misura dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, introdotto dalla Legge Fornero, fermo restando il requisito dell’incremento occupazionale netto.
Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 l’Inps ha riportato prime indicazioni operative per usufruire dell’esonero che è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 precisando che:
• il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;
• il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
• l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Il provvedimento riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e agricoli.
Le assunzioni dovranno coinvolgere donne lavoratrici rientranti nella categoria occupazionale “svantaggiate”, tra le quali donne prive di impiego come definito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
I requisiti dovrano sussistere alla data di richiesta del beneficio.
I rapporti di lavoro incentivati sono:
• assunzioni a tempo determinato;
• assunzioni a tempo indeterminato;
• trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
• part-time e subordinato “in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”;
• somministrazione sia indeterminato che determinato.
Non potrà essere richiesto per rapporti di lavoro intermittente, apprendistato, domestico.
La durata dell’incentivo in caso di tempo determinato sarà di 12 mesi, 18 mesi tempo indeterminato, 18 mesi trasformazione a tempo indeterminato.
Fonte: Messaggio 6 aprile 2021, n. 1421, Circolare 22 febbraio 2021, n. 32, Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Federica Sorge
Caporedattore Economia News
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