Criteri e modalità di fruizione del credito d’imposta del 50% per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e a ridurre il consumo di contenitori di plastica.
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile nella Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 1087-1089) viene introdotto un credito d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022.
Con provvedimento del 16 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di fruizione del bonus acqua potabile. Viene approvato il modello per la comunicazione delle spese, che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Il bonus spetta ai seguenti soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo:
• persone fisiche
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
• enti religiosi civilmente riconosciuti
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
• 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
• 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:
• dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus o in compensazione tramite modello F24;
• dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.
Fonte: Provvedimento 16 giugno 2021, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 c. 1087-1089, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46
Federica Sorge
Caporedattore Economia.news