10.1 C
Roma
21 Maggio 2026
Economia

Bonus acqua potabile: a famiglie, professionisti e imprese

Criteri e modalità di fruizione del credito d’imposta del 50% per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e a ridurre il consumo di contenitori di plastica.
Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile nella Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 1087-1089) viene introdotto un credito d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022.
Con provvedimento del 16 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di fruizione del bonus acqua potabile. Viene approvato il modello per la comunicazione delle spese, che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Il bonus spetta ai seguenti soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo:
• persone fisiche
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
• enti religiosi civilmente riconosciuti
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
• 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
• 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:
• dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus o in compensazione tramite modello F24;
• dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

Fonte: Provvedimento 16 giugno 2021, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 c. 1087-1089, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46

Federica Sorge
Caporedattore Economia.news

Articoli Correlati

Crisi d’impresa, cresce il successo della composizione negoziata

Redazione

Mobilitazione per il Porto di Gioia Tauro

Redazione

Attenzione al potere d’acquisto

Redazione