Tra molteplici polemiche, truffe senza precedenti da una parte, opportunità di lavoro e di riqualificazione urbana dall’altra, i bonus edilizi sono ancora in vigore, non si sa ancora per quanto. Oggi ci soffermiamo su un aspetto precipuo. Che accade se un singolo condomino fa ostruzionismo avverso l’esecuzione dei lavori? Un caso interessante è stato recentemente deciso dal Tribunale di Firenze, con ordinanza dell’8.9.2022.
L’assemblea condominiale, con delibera non impugnata, aveva deciso l’effettuazione dei lavori, con superbonus 110% e bonus facciate 90%. Dopo aver sottoscritto il contratto di appalto, l’impresa incaricata cominciava a montare i ponteggi. A quel punto un condomino, proprietario di un locale ad uso non abitativo, posto al piano seminterrato, contestava le modalità di collocazione dei ponteggi. Sosteneva, il condomino, che questi ultimi gli avrebbero reso più difficile l’accesso con il suo furgone, e così si opponeva alla collocazione delle dette opere provvisionali.
Il Condominio era costretto ad agire davanti al Tribunale con procedimento di urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., lamentando che l’atteggiamento del condomino avrebbe impedito la realizzazione dei lavori, con conseguente enorme danno, derivante dalla perdita dei bonus di legge.
Il Tribunale, all’esito di un attento esame, ha accolto il ricorso del Condominio, riconoscendo la sussistenza dei requisiti per concedere la tutela d’urgenza. Anzitutto, sotto un profilo di diritto, il Tribunale ha ricordato che, a mente dell’art. 843 del codice civile, “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità”, in relazione ad opere comuni, norma applicabile anche in materia condominiale (Cass. civ., n. 685 del 16/01/2006). Inoltre era emerso che, al fine di realizzare il rifacimento della facciata, non vi era altra possibilità se non passare sulla proprietà di quel condomino. In secondo luogo, il Giudice rilevava la sussistenza del pericolo nel ritardo, atteso che i bonus fiscali di legge sono a termine, ed il Condominio rischiava di perderli. Si aggiunga che nel contratto di appalto era stato previsto che, ove il committente avesse perduto il bonus per sua colpa, avrebbe dovuto all’impresa quella porzione di corrispettivo oggetto della cessione del credito originariamente prevista.
Da qui il provvedimento del Tribunale, che ha accolto il ricorso ed ha ordinato al condomino “di consentire immediatamente il montaggio dei ponteggi”, condannandolo, altresì, alla refusione delle spese di lite.
Francesco Salimbeni