Conferma e ampliamento dei compiti del custode in una chiara ottica acceleratoria della procedura.
E’ stato pubblicato, a cura del Consiglio nazionale del notariato, il recente Studio n. 8-2023/PC dal titolo “La disciplina degli artt. 559 e 560 c.p.c alla luce del D.Lgs n. 149 del 2022: la conferma e l’ampliamento dei compiti del custode giudiziario”. L’elaborato rappresenta un’approfondita e puntuale disamina della disciplina della custodia nell’ambito della procedura esecutiva nella complessa, stratificata ed eterogenea normativa che si è susseguita con lo scopo di fornire una visione generale del tema, per poi scendere sempre più nello specifico con le diverse ipotesi di individuazione dei compiti del professionista. L’analisi parte dall’excursus normativo diverso degli artt. 559 sulla custodia dei beni pignorati e 560 cpc sul modo della custodia, le cui modifiche hanno inevitabilmente impattato sulla disciplina e consistenza concreta l’una dell’altra, per approdare alla recente novella legislativa. Il D.Lgs 149/2022 ha operato, da un lato, una sistemazione normativa dei compiti del custode e, dall’altro, un incremento dei compiti stessi, nell’ottica della creazione di una sinergia con l’attività dell’esperto stimatore e della creazione di un vero e proprio ufficio del processo esecutivo. In particolar modo l’indagine del Consiglio del notariato approfondisce l’analisi, sotto il profilo concreto e applicativo, dei compiti del custode nella successione nel tempo dei regimi normativi. L’iter anticipato di nomina ed i nuovi compiti assegnati al custode (art. 559 c. 3 cpc) trovano comunque applicazione per le procedure instaurate post 28.2.2023. Trattasi di un istituto che “nella sua funzione di punto d’incontro e di equilibrio tra le posizioni soggettive che vengono in essere nella procedura esecutiva, presenta, all’esito della riforma, una disciplina maggiormente chiara ed efficiente nelle modalità attuative”. Per quanto può essere di interesse in questa sede, viene approfondito l’esame del nuovo art. 559 cpc e la fattispecie di sostituzione obbligatoria al debitore custode del custode giudiziario, che si delinea “quale ausiliario del Giudice dell’esecuzione, titolare di un munus publicum, gestore di un patrimonio autonomo e separato di cui deve rendere il conto; ma non parte processuale, né un rappresentante di una di esse”.
Nondimeno le modifiche apportate all’art. 560 cpc ad opera del decreto delegato consegnano un testo che può definirsi se non di svolta decisa in senso efficientistico, comunque, di ‘approdo normativo’ e di ‘contemperamento’ delle esigenze di velocizzazione della procedura esecutiva con la tutela della posizione “debole” di colui che subisce la procedura espropriativa. Al di là delle modifiche concrete rispetto alla precedente dizione “la sostituzione normativa dei due articoli”, sottolinea l’elaborato, “nasce da un intento sia di chiarificazione e sistemazione della norma, che di semplificazione di lettura per l’interprete, ossia ottenere un supporto convergente ed un operato sinergico di professionalità distinte; assicurare alla procedura la riscossione di frutti e rendite cui il pignoramento dell’immobile si estende (secondo il disposto dell’art. 2912 cc); permettere al custode giudiziario di assolvere una funzione informativa – transattiva (assai diffusa nella prassi) nei confronti del debitore (conversione, sovraindebitamento, transazioni con sospensioni consensuali)” nonché “nel coordinare l’art. 559 cpc con il successivo art. 560, in particolare, con le modifiche del c. 2 e 5 della predetta disposizione che hanno riguardato la locazione del bene e le azioni per ottenere la disponibilità del bene”.
Le principali modifiche possono così schematizzarsi: la nomina anticipata del custode e la sostituzione dello stesso al debitore esecutato diviene la regola, indipendentemente dallo stato di occupazione del cespite pignorato e senza necessità di istanze ad opera del ceto creditorio o di accertamento di violazioni a carico della parte esecutata (art. 559 c. 2 cpc), venendo di fatto a coincidere con la nomina dell’esperto stimatore nell’ambito del decreto ex art. 569 cpc; i soggetti nominabili sono esclusivamente l’IVG ed i professionisti inclusi nell’elenco ex art. 179 ter disp. att. cpc. Lo Studio evidenzia come “il legislatore delegato con chiarezza espositiva ha finalmente dato sistematicità ai compiti del custode giudiziario (…), i quali ultimi seppur in larga parte rappresentano la conferma di quanto già considerato insito nella figura del custode nelle dizioni normative precedenti, consentono ora di enucleare in modo organico “lo statuto del custode giudiziario”. In particolare, sono assegnati al professionista compiti di conservazione del cespite pignorato (inteso con tutti suoi frutti e pertinenze), nei quali rientrano le attività dirette a preservare l’integrità materiale ed il valore economico dell’immobile, oltre all’attività di amministrazione del bene pignorato, intesa come gestione attiva volta all’incremento delle potenzialità economiche dello stesso. In questo ambito rientrano esplicitamente le attività di riscossione dei canoni, le iniziative legate alla locazione del bene, nonché lo svolgimento delle azioni giudiziarie volte ad ottenere (o riottenere) la disponibilità del cespite staggito. Nei compiti di liquidazione sono ricomprese l’attività di accompagnamento degli interessati a visitare all’immobile, le attività di pubblicità, e tutta l’attività promozionale della vendita, le informazioni all’utenza circa lo status del bene ed in generale circa le modalità del futuro acquisto. Sul punto, è rimessa alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione la determinazione dei compiti da affidare al custode, nel corpo del provvedimento di nomina. Il legislatore delegato ha, infine, amplificato i compiti di collaborazione con l’esperto ed in generale all’interno dell’Ufficio del Giudice dell’esecuzione, collegati e resi maggiormente possibili dalla nomina anticipata del custode giudiziario: “l’esecuzione del controllo preliminare sulla documentazione depositata in atti dal creditore procedente ai fini della verifica del regolare radicamento della procedura esecutiva e dell’eventuale emersione (anticipata) di criticità ostative alla prosecuzione della procedura (determinanti estinzione o improcedibilità) o da risolvere prima dell’udienza di cui all’art. 569 cpc; la redazione di una relazione informativa sull’esito di tali verifiche nel termine indicato dal giudice dell’esecuzione”. Così delineato il perimetro dei compiti del custode, “il mancato deposito di relazioni informative a cura del custode ma anche la redazione di relazioni generiche, senza esame delle condizioni preliminari, né sullo stato del bene, né sull’eventuale emersione di criticità, oppure relazioni tardive ai fini della vendita comporterà l’inosservanza degli obblighi imposti al custode giudiziario ai sensi del nuovo art. 559 c. 4, con conseguente revoca della nomina del custode”.
I RIMEDI PER IMPRIMERE UN’ACCELERAZIONE AI PROCEDIMENTI ESECUTIVI ATTRAVERSO MODALITÀ PIÙ SNELLE.
SI ACCORCIANO I TEMPI DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI: CON LA RIFORMA CARTABIA IL CUSTODE GIUDIZIARIO PUÒ ESEGUIRE DIRETTAMENTE L’ORDINE DI LIBERAZIONE DEL BENE STAGGITO EMESSO DAL GIUDICE, SENZA PERALTRO ATTENERSI ALLE FORMALITÀ IN ESSERE FINO A QUESTO MOMENTO.
Lo Studio riserva particolare attenzione allo snellimento della procedura dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione senza le formalità previste dagli art. 605 ss cpc. In particolare, acquista centralità il ruolo del custode che non dovrà notificare in via preventiva il precetto di rilascio né il successivo preavviso di sloggio potendo, viceversa, procedere allo sgombero dei beni mobili senza oneri e spese di stima, asporto, custodia e vendita all’asta, nel rispetto delle direttive impartite dal giudice nell’ordine di liberazione. E, con un approccio sistematico e l’utilizzo dei criteri generali in precedenza esposti, arriva ad affrontare un’ampia casistica. Nello Studio le modifiche apportate alla disciplina dell’ordine di liberazione dal D. lgv. n. 149/2022 vengono definite “se non di svolta in senso efficientistico, comunque di “approdo normativo” e di “contemperamento” delle esigenze di velocizzazione della procedura esecutiva con la tutela della posizione “debole” di colui che subisce la procedura espropriativa. Innovazione in senso acceleratorio ed efficientistico della procedura è l’anticipazione (rispetto a quanto previsto dal legislatore del 2016) della liberazione nelle ipotesi fisiologiche (ossia ove non debba essere applicato lo statuto di protezione a favore del debitore esecutato) al momento dell’emissione dell’ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. Ciò in accordo con le prassi di moltissimi uffici italiani e con le indicazioni delle già citate Buone Prassi in materia esecutiva del CSM”. Dando continuità alle riforme del 2019 e 2020, vengono poi tipizzati i presupposti per l’adozione dell’ordine di liberazione, in caso di immobile occupato dal debitore esecutato, sotto due profili: quello soggettivo dl debitore e quello oggettivo cd. negativo ossia delle condotte ostative alla prosecuzione dell’abitazione. In ogni caso, prosegue il Consiglio del Notariato, essendo “leggermente più intricato il susseguirsi delle discipline in relazione all’istituto dell’ordine di liberazione contenuto nell’art. 560 cpc, risulta opportuno elaborare un sintetico prospetto della disciplina da applicare (e delle caratteristiche) relativamente ai provvedimenti di rilascio emessi e da emettere in corso di procedura esecutiva”, a funger da bussola per l’applicazione ratione temporis delle norme. Lo Studio chiosa con una sintesi delle modifiche alla disciplina della liberazione previste dal D.lgs. 149/2022, che trovano applicazione dal 1 marzo 2023:
- gli ordini di liberazione emessi sino all’1.08.2016 restano disciplinati dalla norma del 2005 (ed attuati con le forme ordinarie della procedura per consegna e rilascio (artt. 605 e ss cpc)
- gli ordini di liberazione (quali atti endosecutivi attuati dal custode giudiziario) emessi a far data dal 2.8.2016 saranno disciplinati dalla novella del 2016 se già attuati a tale data;
- gli ordini di liberazione emessi nelle procedure pendenti al 13.02.2019 ma non ancora eseguiti (ossia in caso di liberazione anche spontanea non ancora portata a compimento[1]) prima alla data dell’1.3.2020, dovranno invece fare i conti con i nuovi presupposti di favore (per il debitore) inseriti da tale normativa, salvo che non vi sia già stata l’aggiudicazione del cespite;
- gli ordini di liberazione emessi dal 1.3,2020, dovranno fare applicazione del c.d.: «sottosistema derogatorio» anche per le procedure più vetuste e sottostare alla disciplina della novella del 2020 (per ciò che concerne dichiarazione dell’aggiudicatario, per i termini dilatori per l’avvio della liberazione) e ciò varrà per tutti gli ordini di liberazione emessi nelle procedure instaurate sino al 28.02.2023;
- gli ordini di liberazione emessi nelle procedure instaurate (allo stato) dall’1.03.2023 saranno regolati dalla novella del 2022.
Paola Francesca Cavallero