Sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina.
Il Decreto Aiuti in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo PMI, sui finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022, può arrivare al 90%.
La garanzia è concessa:
• entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
• a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia:
1. Confezione di abbigliamento in pelle
2. Produzione di alluminio
3. Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
4. Produzione di zinco, piombo e stagno
5. Fabbricazione di pasta-carta
6. Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
7. Fabbricazione di carta e di cartone
8. Attività siderurgiche
9. Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
10. Fusione di ghisa
11. Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
12. Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
13. Produzione di rame
14. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
15. Preparazione e filatura di fibre tessili
16. Produzione di altri metalli non ferrosi
17. Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
18. Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
19. Fabbricazione di fibre di vetro
20. Fabbricazione di concimi e di composti azotati
21. Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
22. Fabbricazione di vetro piano
23. Fabbricazione di vetro cavo
24. I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali:
- Idrogeno
- Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
25. I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici:
- Cicloesano
- Benzenici
- Toluene
- o-Xilene
- p-Xilene
- m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene
- Stirene
- Etilbenzene
- Cumene
- Altri idrocarburi ciclici Glicole etilenico (etandiolo)
- 2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole)
- Ossirano (ossido di etilene)
- Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni)
- Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo)
26. I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a.:
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli.
- nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica.
Ai fini dell’operatività si dovrà attendere l’approvazione della Commissione europea, la conversione del decreto-legge in legge, e, successivamente Mediocredito Centrale aggiornerà le disposizioni operative del Fondo di Garanzia.
Federica Sorge
caporedattore Economia.News