Fornite in tempi record le istruzioni e il modulo di domanda per richiedere il contributo del Decreto Sostegni. Domande entro il 28 maggio, la piattaforma per inviare l’istanza sarà attivata il 30 marzo. Il contributo derivante dall’applicazione del calcolo stabilito dal Decreto, che definirei “inconcludente”, potrà essere richiesto da coloro che hanno registrato nel 2020 un fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno precedente, indipendentemente dal codice Ateco. Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato per aziende attive dal 2019 e 2020. Previsto un massimale di 150 mila euro. Escluse le attività con fatturato oltre i dieci miliardi di euro. A un giorno dalla pubblicazione del Decreto Sostegni sulla Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate detta le regole per richiedere il contributo a fondo perduto in favore di imprese e partite Iva che hanno subito le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria ancora in atto. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre predisposto una guida che fornisce indicazioni utili per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. Il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento. L’intervento riguarda circa 3 milioni di imprese e partite Iva, con 11,1 miliardi di rimborsi che potrebbero arrivare dalla seconda metà di aprile. L’art. 1 del Decreto Sostegni disciplina le modalità di accesso al “Contributo a fondo perduto per l’anno 2021” e ricalca sostanzialmente quella contenuta nel Decreto Rilancio per l’ottenimento del primo contributo a fondo perduto per l’anno 2020 apportando alcune novità:
- ampliato il volume del fatturato dei soggetti ammessi alla richiesta di contributo, che viene innalzata da 5 a 10milioni di euro, e, la conseguente rimodulazione delle percentuali applicabili che decrescono con l’incremento dei ricavi e corrispettivi
- la base per il calcolo dell’indennizzo è data dal calo di fatturato medio mensile del 2020 rispetto all’anno 2019 pari almeno al 30%. A questa base si applicano cinque aliquote diverse (e non le quattro precedentemente ipotizzate) variabili dal 20 al 60% a seconda dell’ammontare del fatturato dichiarato. Tale paramentro non dovrà essere considerato per le attività avviate dal 1° gennaio 2019 o per le startup, ossia per le partite IVA attive dal 1° gennaio 2020.
Se è pur vero che calcolare il contributo sulla variazione dell’intero anno consente di attenuare eventuali distorsioni legate alla ciclicità delle attività, nella sostanza il contributo che imprese e professionisti percepiranno è inconsistente e privo di significato. Poco più di quello già erogato con il primo Decreto Ristori, che ricordiamo è stato emanato a inizio pandemia. Come è possibile pensare che un’attività che continua a sostenere costi fissi e di gestione possa “salvarsi” con un contributo che non può essere definito “Sostegno”? Questo Decreto non colma minimamente le perdite accumulate da imprese e professionisti, tanto meno per coloro che operano nel settore del turismo. La verità è che la maggioranza delle imprese e dei professionisti non potranno recuperare le perdite incrementate Stiamo parlando ad esempio delle attività ricettive e del suo indotto, dei ristoranti, dei cinema, dei teatri, delle discoteche, dello student housing internazionale, etc.(la lista sarebbe lunga e infinita!) che non hanno a che fare con una domanda che si è accumulata, la gente che torna in questi luoghi non “consumerà” tutto quello che non ha “consumato” nei mesi in cui non si è potuto. E alle imprese non resta che salvarsi da sole, facendo ricorso, per chi potrà, ad ulteriore indebitamento con le banche, abbattendo i costi e ponendo in atto correttivi che consentano di “rimanere sul mercato”.
Federica Sorge
Caporedattore Economia.News