Per la detrazione fiscale del 19% scatta l’obbligo delle spese tracciate
L’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 N. 917, elenca gli oneri che danno diritto alla detrazione dell’imposta lorda dei redditi, nella misura del 19%, che si ottiene per tramite del sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale, con la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi.
La legge 27 dicembre 2019 numero 160 al comma 679 stabilisce che si possono detrarre le spese a condizione che siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1947 numero 241.
Questo significa che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione fiscale spetta solo a una condizione, che le spese siano state sostenute con modalità tracciabili ovvero con carta di credito, bancomat, bonifici bancari, bollettini postali, o altri sistemi che identificano in modo inequivocabile il pagamento sostenuto e che, per questa ragione, dobbiamo conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ed eventualmente presentare, a richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Dobbiamo quindi fare molta attenzione alle modalità di pagamento, perché, nei casi in cui le spese sono state effettuate in contanti, non sono detraibili e non sono sufficienti per poterle inserire nella dichiarazione dei redditi, la fattura e lo scontrino, ma è indispensabile conservare il mezzo tracciato, solo in questi casi la spesa potrà essere detraibile. Precisiamo che, nel caso in cui vengono smarrite le ricevute, in alternativa all’eventuale estratto conto bancario, può essere sufficiente l’indicazione specifica riportata nella fattura, ossia la dicitura: “spese effettuata a mezzo pagobancomat o bonifico o bollettino postale”, in tutti gli altri casi, quelle spese, non potranno essere portate in detrazione.
Rientrano in questo obbligo tutte le spese che vengono inserite nella dichiarazione dei redditi, quindi, nello specifico, le spese veterinarie, quelle funebri, quelle sostenute per le attività sportive dei ragazzi, nonché le varie liberalità alle ONLUS e alle associazioni del volontariato, gli affitti degli studenti fuori sede e le spese di intermediazione immobiliare.
Le uniche eccezioni, ossia le uniche spese che si possono continuare a fare con l’utilizzo del contante, riguardano le spese mediche, incluse le spese per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale e quelle sostenute per gli acquisti dei dispositivi medici.
L’attenzione sugli oneri delle spese mediche deve essere posta sulle visite specialistiche e su quelle odontoiatriche, esaminando la documentazione, ci si accorge che, purtroppo, spesso l’utente ha solo la fattura, magari con la marca da bollo, ma non il pagamento tracciato e la ragione è che spesso i medici specialistici non hanno ancora il POS, in quei casi, quelle fatture, non sono altro che carta straccia.
Nella realtà, soprattutto nelle nostre periferie, molti anziani non hanno mai utilizzato i mezzi di pagamento tracciati, può quindi accadere che per loro, le spese vengano sostenute da un famigliare. In questi casi, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 484 del 19 ottobre 2020, fornita ad una contribuente che aveva pagato una visita medica con il bancomat del figlio: “Si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.”
Carlo Fantozzi