L’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) ha chiesto e chiede alla politica la defiscalizzazione della bonifica amianto, quantomeno dagli oneri del pagamento dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto non è dovuta, perché non si tratta di un valore aggiunto, quanto piuttosto di una bonifica dovuta al fatto che nel passato è stato imposto l’uso dell’asbesto, nonostante fosse cancerogeno. Questa azione dell’ONA si fonda sulla recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sezione VII, decisione del 30.03.2023, nella causa 616/2021. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la cui giurisprudenza è vincolante per il principio di supremazia del diritto comunitario sulle norme interne, dà lo spunto per agire, anche in Italia, per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IVA in caso di bonifica.
Questo è un appello pressante che l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA, rivolge al mondo istituzionale e politico, così come già nel corso della conferenza stampa indetta dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, e con l’impegno della Dott.ssa Cinzia Pellegrino, della Segreteria Nazionale di FdI, e in particolare responsabile per la tutela delle vittime.
“L’iniziativa di FdI di dotarsi di una struttura di articolazione della segreteria politica, guidata dal Premier Meloni, che si occupi della tutela delle vittime, è un’iniziativa che dovrebbero assumere tutti i partiti politici. La tutela della salute appartiene e deve appartenere a tutte le forze dell’arco costituzionale, e quindi rivolgiamo un appello a tutta la politica e a tutte le istituzioni, perché sia inoltrata una nota agli uffici delle Agenzie delle Entrate perché le bonifiche siano esentate dal pagamento dell’Iva. In caso contrario l’ONA si attiverà nelle competenti commissioni tributarie, affidando ad Antonio Dal Cin, Calogero Vicario, Massimiliano Alampi, Mirco Zanoli, di coordinare le azioni finalizzate ad ottenere che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea trovi piena applicazione” – così afferma l’Avv. Bonanni. Questa sentenza dimostra che ‘ogni mondo è paese’, e che perfino la Polonia, che ha fatto uso dei fondi europei, compresi quelli che l’Italia non è riuscita a spendere, riorganizzando la sua capitale Varsavia con un sistema di infrastrutture all’avanguardia nel mondo, carica l’Iva sulle bonifiche: questo non è ammissibile, pensando anche al disastro dell’amianto in Ucraina.
“I nostri politici dovrebbero imporre che l’Europa affronti, globalmente e unitariamente, il tema dell’amianto, e che non si limiti alle direttive comunitarie, perché questa strage deve essere bloccata”, aggiunge Massimiliano Alampi, nel coordinamento ONA, in piena intesa con l’oncologo ONA, Dott. Pasquale Montilla, che rimarca l’impegno ONA per la prevenzione primaria. Questa è una lunga battaglia condotta anche da Antonio Dal Cin e da Calogero Vicario e da tutti gli esponenti dell’ONA.
Secondo la Corte di Giustizia Ue “non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un Comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici”. Questa la giusta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 9, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. Nel caso di specie un Comune polacco, quando un cittadino ne fa richiesta, chiama una ditta specializzata per la rimozione dei materiali in asbesto e copre il 100% delle spese. Poi fa richiesta ad un fondo pubblico per ottenere il rimborso della spesa che può variare dal 40 al 100%. Secondo i giudici europei, quindi, “non risulta che il Comune di L. eserciti un’attività di carattere economico”, per questo non deve caricarsi anche della spesa legata all’Iva. La corte di Giustizia europea sottolinea pure che “il beneficio arrecato a detto Comune in contropartita del pagamento consiste non solo, nei confronti dei residenti interessati, nell’eliminazione del pericolo per la salute e la vita umane derivante dall’esposizione all’amianto, ma anche, più in generale, nel miglioramento della qualità della vita nel territorio amministrato dal Comune di L.”. Non una contropartita economica, quindi, ma di benessere dei residenti.
Attuare questo principio faciliterebbe la bonifica dei siti contaminati. “Un altro punto chiave – ha aggiunto l’Avv. Bonanni – sarebbe quello di evitare il piano dei lavori per lo smaltimento amianto quando il materiale contaminato da rimuovere sia minimo. È necessario pensare ogni soluzione possibile per favorire la bonifica e ridurne i costi, senza rinunciare alla sicurezza”. L’amianto, infatti, causa terribili malattie, dal mesotelioma al cancro al polmone, dall’asbestosi a tante altre patologie. Per questo eliminare i materiali che lo contengono è fondamentale per fermare quella che può essere considerata una vera e propria strage causata da un uso scellerato di un minerale di cui da tanto tempo si conosceva la pericolosità.