Il modello 730 potrà essere presentato al Caf entro il 30 settembre 2024.
Il contribuente può sempre delegare il Caf a richiedere il 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate.
Il 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate quest’anno contiene:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta, in particolare i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- le spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per interventi di “sistemazione a verde”, spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, rimborsi erogati per il bonus Vista;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Da quest’anno è possibile presentare il 730 senza sostituto di imposta anche nell’ipotesi in cui il contribuente ha il sostituto di imposta e, quindi è facoltà del contribuente decidere se indicare o meno i dati del sostituto di imposta, nel caso in cui decida di non indicarli l’eventuale rimborso risultante dalla dichiarazione sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente per presentare il 730 al caf deve portare la documentazione relativa ai dati che devono essere indicati nella dichiarazione, non deve portarla nel solo caso in cui accetta il 730 precompilato così come è stato predisposto dall’Agenzia delle Entrate quindi senza modifiche e integrazioni. La Certificazione Unica e la documentazione relativa agli oneri sostenuti negli anni precedenti, invece deve sempre portarla anche nell’ipotesi di accettazione del 730 precompilato. Discorso diverso per le spese sanitarie, il contribuente non è obbligato a presentare al caf la documentazione relativa alle stesse se l’importo risultante dal precompilato non è modificato o integrato. In caso di modifica/integrazione dell’importo risultante dal rigo E1 del precompilato il contribuente deve portare al caf la sola documentazione relativa all’integrazione mentre, per la parte risultante dal precompilato è sufficiente il prospetto delle spese sanitarie scaricato dal sito web “Tessera sanitaria”.
Sul 730 presentato tramite caf senza modifiche rispetto al precompilato, l’Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, se invece vengono effettuate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del caf, anche sugli oneri che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
I controlli documentali da parte dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.
L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
Coloro che nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello REDDIT PF.
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettua i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattiene le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Nel caso di 730 senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, per il pagamento delle imposte. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;
se dalla dichiarazione presentata emerge un credito il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
NOVITA’
- Da quest’anno possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.
- Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia:
gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
- Detrazioni per familiari a carico:
per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
- Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione:
le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
- Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti:
è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
- Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo:
dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
- Detrazione Super bonus:
per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.
- Detrazione bonus mobili:
per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro.
- Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B:
è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
- Credito d’imposta mediazioni:
è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.
- Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato:
è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri.
- Credito d’imposta contributo unificato:
è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice.
- Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:
è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:
non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.
Fede Di Matteo