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17 Gennaio 2025
Economia

Mutuo prima casa agli under 36. Le agevolazioni

Dal 24 giugno i giovani under 36 con reddito ISEE inferiore alla soglia dei 40.000 euro annui potranno presentare domanda di mutuo e avvalersi delle agevolazioni, introdotte dal Decreto Sostegni Bis, per l’acquisto della prima casa. Lo Stato garantisce l’80% sul prezzo di acquisto, con tetto massimo di 250.000 euro, azzerata imposta di registro, ipotecaria e catastale. I costi notarili subiranno una decurtazione del 50% e nei casi in cui la casa venisse acquistata da un’impresa si azzera anche l’IVA. Il Decreto Sostegni bis prevede all’art. 64 “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani di età inferiore ai 36” per sostenere le nuove generazioni attraverso una serie di agevolazioni e la ripresa della compravendita immobiliare.
Analizziamo requisiti e condizioni di accesso delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36.

Soggetti beneficiari e requisiti
Le agevolazioni previste dal Decreto Sostegni bis sono destinate esclusivamente a favore di:
• soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
• soggetti che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni il soggetto richiedente NON deve:
• essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto di acquisto;
• non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Immobili ammissibili alle agevolazioni
Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022:
• agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
• e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, l’immobile oggetto dell’acquisto DEVE trovarsi nel Comune in cui l’interessato abbia stabilito la propria residenza o intenda stabilirla entro diciotto mesi dalla data dell’atto

Agevolazioni
Le agevolazioni previste dal Decreto Sostegni bis per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36 comprendono: Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia I finanziamenti devono essere connessi ad:
• acquisto;
• interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare.
Il Fondo garanzia prima casa gestito dalla Consap rivolto ai giovani under 35 che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non sono proprietari di altri immobili.
Lo Stato garantisce l’80% sul prezzo di acquisto, con tetto massimo di 250.000 euro.
Il mutuo garantito si chiede direttamente a una banca che ha sottoscritto la convenzione con Consap: l’elenco è reperibole sul sito www.consap.it. Dopo che il cliente ha consegnato il modulo compilato alla banca, e che questa lo ha inviato a Consap, la società del ministero dell’Economia assicura una risposta entro venti giorni. A quel punto, la banca ha altri novanta giorni per comunicare a Consap il perfezionamento del mutuo garantito o la sua mancata erogazione (in tal caso, la garanzia decade). Ma è sempre facoltà esclusiva della banca decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.

Riduzione delle imposte dirette Il Decreto Sostegni bis prevede:
• l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
• l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.
Inoltre per chi acquista un immobile da un’impresa viene riconosciuto agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi. L’esenzione dalle imposte riguardando gli “atti traslativi” non concerne i contratti preliminari che restano soggetti a:
• imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie);
• imposta ipotecaria 200 euro;
• imposta di bollo (155 euro);
• tassa ipotecaria (35 euro).
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022. L’elenco delle banche che aderiscono al fondo, in aggiornamento, sarà disponibile all’interno del sito istituzionale di Consap S.p.A.

Fonte: Decreto 25 maggio 2021, n. 73

Federica Sorge
Caporedattore Economia.news

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