Come ogni anno, in questo periodo, siamo alle prese con l’ordinare la documentazione relativa a spese e oneri, pagati nel 2023, da indicare nel Modello 730 per ottenere determinati “sconti fiscali”; a tale proposito vediamo di seguito quali sono i principali oneri e spese che danno diritto a determinati “sconti fiscali”.
Prima di tutto bisogna di dire che gli “sconti fiscali” si concretizzano nella “deduzione” delle spese e oneri dal reddito o nella “detrazione” dall’imposta dovuta. La deduzione determina un minore reddito sul quale calcolare le imposte e, la detrazione invece determina una diminuzione dell’imposta dovuta.
Ci sono poi determinati oneri e spese che danno diritto alla deduzione o detrazione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari a carico fiscalmente (coniuge, figli, altri familiari).
Per la maggior parte degli oneri e spese, per poterli indicare nel Modello 730, è richiesto oltre al documento attestante la spesa (fattura, scontrino, ricevuta, ecc.) anche la ricevuta di pagamento che, dovrà essere stato effettuato mediante sistemi di pagamento “tracciabili”. Il pagamento è tracciabile quando effettuato tramite banca e poste.
Vediamo quali sono i principali oneri e spese detraibili dall’imposta (si rimanda alle istruzioni al Modello 730 per la verifica di quali sono tutti gli oneri e spese detraibili dall’imposta).
Le spese sanitarie: prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica), acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici), prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, prestazioni chirurgiche, ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici, trapianto di organi, cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno), acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie, assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.), prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale, prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità: motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità, motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni, autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi. Lo sconto fiscale spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità. E’ previsto un limite di spese massimo sul quale si applica lo sconto fiscale, ossia la detrazione nella misura del 19%, il detto limite è euro 18.075,99.
Le spese per l’acquisto di cani guida: sostenute dai non vedenti, lo sconto fiscale della detrazione spetta nella misura del 19%, calcolato sull’intero ammontare del costo sostenuto. Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
Gli interessi pagati per il mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale: la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di euro 4.000,00. Tra i documenti che bisogna avere oltre alla certificazione degli interessi e oneri accessori pagati nel 2023 e rilasciata dalla banca, il contratto di mutuo ipotecario e il contratto di compravendita. Per beneficiare dello sconto fiscale è richiesta la condizione che il richiedente sia allo stesso tempo acquirente dell’abitazione principale e intestatario del contratto di mutuo.
Le spese per intermediazione immobiliare: dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile
Le spese di istruzione diverse da quelle universitarie: la detrazione del 19% spetta in relazione alle spese per la frequenza di: scuole dell’infanzia (scuole materne); scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
Le spese di istruzione per la frequenza universitaria: la detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.
Le spese funebri: dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Le spese per gli addetti all’assistenza personale: nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. La detrazione del 19% è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100. La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.
Le spese per attività sportiva dei ragazzi: la detrazione spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Le spese per gli alloggi degli studenti universitari fuori sede: dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei canoni derivanti dai contratti di locazione, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a euro 2.633. Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post-laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare.
Le spese veterinarie: spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19%, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11. Spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale e per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Le spese per asili nido: per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle già menzionate spese. Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido, e non anche l’età e il compimento degli anni del minore. L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
I premi versati per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni: la detrazione spetta, nella misura del 19%, dei premi versati, per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante). La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Tale limite deve essere considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530.
Le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale: la detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a euro 250. Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2023 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (ad esempio abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2023 con validità dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024).
Le spese di recupero del patrimonio edilizio: l’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o cantine. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una “nuova costruzione”. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Le spese per l’arredo di immobili ristrutturati: ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).
Vediamo ora quasi sono i principali oneri e spese che possono essere dedotte dal reddito complessivo sono (si rimanda all’istruzioni al modello 730/2024 per la verifica di tutte le spese e oneri deducibili dal reddito complessivo):
I Contributi previdenziali e assistenziali: sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento. I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Sono deducibili anche i contributi: previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente, agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti), previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi, versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria, versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”), intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius. I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
L’Assegno periodico corrisposto al coniuge: sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli. La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
I Contributi previdenziali e assistenziali per colf e badanti: sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri. La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Le Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità: sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica. Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Fede Di Matteo