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7 Ottobre 2024
Economia

NO al bonus sposi, SI ai contributi a fondo perduto per i matrimoni

Per le persone che intendono coronare il loro sogno d’amore esiste l’assegno per il congedo matrimoniale che, come è noto e come si può apprendere dal sito dell’Inps, “è una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento”.

Un emendamento al decreto sostegni prevedeva l’introduzione del bonus matrimonio, ossia di un contributo a fondo perduto per titolari di partite iva, pari alle 30% della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e del 2019 e della detrazione delle spese connesse ai matrimoni. Un doppio provvedimento che mirava a favorire non solo la ripresa economica del nostro Paese, ma il rilancio sociale, a partire proprio dalle nostre più care tradizioni, che hanno da sempre segnato in modo indelebile la nostra vita.
In merito l’Art. 1-bis prevedeva la detrazione delle spese connesse ai matrimoni, ed in particolare: “Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.” Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione, nel limite dei 25.000 euro erano incluse in una lunga lista, che comprendeva:
• servizio di ristorazione o di catering;
• affitto dei locali;
• servizio di wedding planner;
• addobbi floreali;
• abiti;
• servizio di trucco e acconciatura;
• servizio fotografico.
Si trattava di un beneficio che complessivamente garantiva il recupero di un massimo di 6.250 euro.
Questo provvedimento, tanto atteso, non ha superato l’esame della Commissione Bilancio e quindi non verrà convertito in legge. Di conseguenza non ci sarà nessun bonus matrimonio e per futuri sposi non resta che attendere un’altra occasione. Per il momento l’unico beneficio che è stato approvato riguarda il bonus per le imprese del settore wedding, che quindi potranno riprendere la loro attività con rinnovata fiducia, mentre per quanto riguarda i futuri sposi non resta che attendere un’altra occasione.
Per quanto riguarda le modalità di accesso a questo beneficio, così come gli eventuali importi spettanti ad ogni singolo operatore, lo stesso decreto legge del 13 luglio ’21, stabilisce che dovranno essere indicate da un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del DL Sostegni bis.
Resta inteso, così come confermato nel testo della legge, che per l’accesso ai contributi a fondo perduto si terrà conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

Come indicato dall’INPS:
“L’assegno per congedo matrimoniale è destinato ad entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.
Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:
• contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
• possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
• fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
• siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
• non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.
L’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.
Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.”

Carlo Fantozzi

 

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