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18 Aprile 2025
Economia Primo Piano

Recupero dei crediti in sofferenza, novità in arrivo

Al vaglio del Governo le disposizioni per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto.

Stando ai dati di settore, a fronte delle massive operazioni di cartolarizzazione dei non-performing loan (npl) e degli utp e della necessità di credito per imprese e famiglie, occorre attivare misure adeguate a garantire, da un lato, la sopravvivenza di moltissime famiglie e, dall’altro lato, la stabilità del sistema creditizio italiano per il rilancio del sistema economico e produttivo nazionale.

Da anni la gestione degli NPL è oggetto di attenzione della normativa europea, degli istituti di credito e della BCE. Entro la fine dell’anno il Governo mira ad introdurre norme che possano aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà di posizioni creditizie deteriorate, in un contesto di aumento dei tassi di interesse, tornare in bonis; contribuire al rilancio dei consumi e degli investimenti, con le conseguenti ricadute sul sistema economico-produttivo nazionale, riaprendo al contempo il loro accesso al credito. Siffatta misura potrebbe, tuttavia, creare problemi per gli investitori internazionali al funzionamento del mercato dei crediti non performing.

Le preoccupazioni di questi ultimi sono rivolte in particolare alla possibilità che le misure possano ridurre, se non cancellare, i loro rendimenti e mettere a repentaglio il mercato italiano dei prestiti in sofferenza.

Dal 18 luglio è all’esame della Commissione Finanze della Camera il Progetto di legge AC 843, presentato il 31 gennaio 2023 per iniziativa dei deputati Saverio Congedo, Mariangela Matera, Andrea de Bertoldi, Giandonato La Salandra, Giovanni Maiorano, Nicole Matteoni e Guerino Testa, che, insieme a quello AS 414, presentato il 16 dicembre 2022 e con il quale: “ (…) si vuole consentire ai soggetti debitori in sofferenza, ma che hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco, di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, facendo al contempo conseguire al creditore cessionario comunque un giusto profitto. Dai dati forniti dalla Banca d’Italia si evince che i debitori in sofferenza sono per la maggior parte famiglie e piccoli imprenditori; quindi le misure previste dalla nostra proposta si rivolgono ad una platea di circa un milione di destinatari, cui si offre l’opportunità di tornare in bonis con ciò contribuendo al rilancio dei consumi e degli investimenti, con le conseguenti ricadute sul sistema economico-produttivo nazionale, riaprendo al contempo il loro accesso al credito”, ricalcano sostanzialmente il testo del Disegno di legge AS 788 presentato nella XVIII legislatura dall’allora senatore Adolfo Urso, e dai senatori Luca Ciriani, Andrea de Bertoldi.

La Banca di Italia ha sottolineato come “l’impatto del disegno di legge sul mercato secondario dei crediti deteriorati Il disegno di legge prevede un sistema articolato – e, in alcuni passaggi, esposto a incertezze interpretative – che può incidere negativamente sul funzionamento del mercato secondario degli NPL (…) In sintesi, si ritiene che la proposta debba essere valutata con molta attenzione. Da un lato, essa rischia di compromettere seriamente il funzionamento del mercato secondario dei crediti deteriorati, che negli ultimi anni ha rappresentato il principale canale con il quale le banche hanno ridotto il peso di questi crediti nei loro bilanci. Dall’altro, la proposta – come tutte quelle equiparabili a una sorta di “condono” o “sanatoria” – può creare incentivi non corretti per i debitori (inducendoli ex ante a non onorare i propri debiti) e avere ricadute negative sull’attrattività del nostro Paese; ciò è soprattutto vero nella misura in cui essa si applica a tutti imprenditori inadempienti, senza distinguere quelli realmente indigenti (…) Come sopra segnalato, la cessione rappresenta di gran lunga il canale principale di riduzione degli NPL da parte delle banche; la sua funzionalità è dunque essenziale, per permettere alle banche di adottare efficaci politiche di gestione delle partite deteriorate, liberando risorse che possono migliorare le condizioni di offerta del credito, in termini di tassi e quantità (…)”. Le misure previste nel disegno di legge, conclude Banca d’Italia, “possono avere effetti indesiderati, di cui è necessario tener conto. Il meccanismo contemplato dalla proposta – articolato e, in alcuni passaggi, esposto a incertezze interpretative – rischia di incidere in modo rilevante sul buon funzionamento del mercato secondario dei NPL, inducendo, così, banche e intermediari finanziari a inasprire le proprie politiche di offerta del credito. Le disposizioni che riconoscono un diritto al debitore di estinguere la propria esposizione a prescindere dalla volontà della controparte comprimono l’autonomia contrattuale del cessionario e interferiscono con il meccanismo di determinazione dei prezzi nel mercato secondario delle partite deteriorate. È necessaria, quindi, estrema cautela nell’individuare e approntare misure di sostegno per i debitori (quale è, appunto, l’esdebitazione), da accordare unicamente a soggetti che si trovino in comprovate condizioni di difficoltà. Particolare attenzione andrà dedicata alla definizione del perimetro normativo, che – ad avviso di questo Istituto – non dovrebbe includere cessioni di crediti perfezionatesi in passato. In tal caso, infatti, le previsioni opererebbero in maniera retroattiva, finendo con l’alterare sensibilmente l’equilibrio negoziale – e, in particolare, la struttura di pricing – di operazioni già concluse. Inoltre, per le cessioni effettuate con operazioni di cartolarizzazione, l’abbattimento obbligatorio del valore dei crediti altererebbe il profilo di rischio/rendimento dei titoli emessi, penalizzando i sottoscrittori e compromettendo la reputazione di questo mercato in Italia”.

A completare il quadro dei progetti di legge in materia di NPL e UTP presentati nel corso di questa legislatura:

  • la Proposta di legge 1246 presentata alla Camera dei Deputati in data 23 giungo 2023 e recante disposizioni per favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie classificate come crediti in sofferenza (NPL) o ad inadempienza probabile (UTP);
  • DDL 669, presentato il 17.4.2023, ed all’esame della Commissione Finanze della Camera dal 22 giugno 2023. In particolare, la proposta prevede: all’articolo 2 prevede un nuovo meccanismo per la soluzione e il trattamento degli NPL ovvero delle inadempienze probabili con garanzia immobiliare o leasing immobiliari: si tratta di un’operazione negoziale trilaterale, conclusa tra i creditori, i debitori dei crediti deteriorati e i fondi immobiliari. Tramite l’operazione, un fondo immobiliare terzo compra dal proprietario, nonché debitore, l’immobile posto a garanzia del credito deteriorato. Come evidenziato dall’articolo 4, l’acquisto libera integralmente il debitore dai suoi gravami verso il soggetto creditore. L’articolo 3, oltre ad individuare i valori a cui deve essere parametrato il prezzo di vendita dell’immobile posto a garanzia del credito deteriorato e le agevolazioni fiscali a favore dei fondi immobiliari, riconosce la possibilità di concedere in locazione – salva diversa volontà dell’ex debitore – l’immobile oggetto dell’operazione per 10 anni all’ex proprietario ad un canone annuo non superiore al 5 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile; l’ex debitore che decide di prendere in locazione l’immobile riceve dal fondo un’opzione per il riacquisto dell’immobile della durata di 10 anni ad un valore prestabilito. L’articolo 5 riconosce l’obbligo per il creditore, una volta intervenuta l’estinzione del credito deteriorato, di provvedere tempestivamente alla realizzazione delle opportune rettifiche segnaletiche presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la Centrale di allarme interbancaria della Banca d’Italia. Infine, l’articolo 6 stabilisce le sanzioni da irrogare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente disegno di legge”.

Quali sono le disposizioni previste dal ddl ac 843?

La proposta in esame reca le seguenti disposizioni:

  1. “in presenza di alcune condizioni, viene accordata al debitore ceduto, persone fisiche o imprese di micro, piccola o media dimensione, l’opzione di estinguere una o più delle proprie esposizioni verso il soggetto cessionario mediante pagamento di una somma pari al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario alla banca o all’intermediario finanziario cedente, aumentato di un margine di profitto (mark up) del 20 per cento;
  2. la proposta di legge, inoltre, impone al cedente e al cessionario di comunicare al debitore l’avvenuta cessione, informandolo contestualmente del relativo prezzo, entro dieci giorni dal momento in cui l’operazione si è perfezionata; se il debitore intende esercitare l’opzione, deve darne notizia al cessionario o ai suoi aventi causa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
  3. l’obiettivo è quello di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e di favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore la cui posizione sia stata oggetto di cessione, con il duplice effetto di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico e di favorire la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia;
  4. rientrano nell’ambito di applicazione della proposta di legge in esame i crediti qualificati come deteriorati, in base alle disposizioni dell’autorità competente e ceduti a terzi (società cessionarie) da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del citato testo unico (TUB). Tale ambito di applicazione viene limitato dalla definizione di tre condizioni applicabili a tali cessioni. Nello specifico, il credito ceduto deve essere stato classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018; il titolare della posizione debitoria ceduta (debitore) deve essere una persona fisica o una piccola e media impresa (PMI); la posizione debitoria deve essere stata ceduta nell’ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2022;
  5. per le cessioni di crediti che rispondono a tali requisiti, è previsto un diritto di opzione del debitore ceduto, per effetto del quale quest’ultimo può estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, per un valore comunque non superiore a 25 milioni di euro, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo di esercizio pari al prezzo di acquisto della posizione da parte di detta società cessionaria, aumentato del 20 per cento;
  6. ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, il valore delle posizioni debitorie e il prezzo di acquisto della posizione. In particolare: il valore delle posizioni debitorie è determinato dall’ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all’atto dell’acquisto del credito, ovvero dall’ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria; il prezzo di acquisto della posizione è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l’estinzione;
  7. gli obblighi informativi a carico del soggetto cedente e cessionario, finalizzati a consentire l’esercizio del diritto di opzione, nonché la procedura mediante la quale tale diritto può essere esercitato. Il cedente e il cessionario sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l’avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa;
  8. la comunicazione deve contenere l’indicazione del prezzo di acquisto e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità della stessa. In mancanza di tale comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
  9. il debitore può esercitare l’opzione comunicando tale volontà per iscritto alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta cessione. La comunicazione con cui viene manifestata la volontà di esercizio dell’opzione deve contenere l’impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento dell’importo di esercizio, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l’indicazione dell’indirizzo cui inviare le successive comunicazioni;
  10. l’avvenuto pagamento del debito a seguito dell’esercizio dell’opzione comporta l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla centrale dei rischi della Banca d’Italia. In conclusione, attraverso le misure contenute nella presente proposta di legge, s’intende introdurre un nuovo quadro normativo in materia di NPL, in grado di rimuovere gli ostacoli che gravano attualmente sulle esposizioni deteriorate e consentire al sistema bancario una maggiore capacità di erogare prestiti all’economia reale e in particolare alle PMI, salvaguardando gli interessi dei creditori e tutelando al contempo anche la posizione dei debitori”.

Mercato degli NPL italiano e possibili ripercussioni su famiglie, imprese e investitori

L’obiettivo delle proposte di legge è di consentire ai privati e alle piccole imprese indebitate di ripagare i crediti deteriorati negli anni precedenti per una frazione del loro valore nominale. In altri termini, permettere alle persone fisiche e alle PMI insolventi di estinguere un debito ogniqualvolta la banca abbia ceduto il credito ad una società terza di recupero. Dal canto loro, le società di recupero crediti non potranno più negare l’offerta di chiusura a saldo e stralcio, pari almeno al 20% del prezzo di acquisto del credito deteriorato, avanzata dal debitore per estinguere in modo definitivo la propria posizione con l’Istituto di Credito qualora ci siano crediti deteriorati.

Stando ai dati di settore, permane alta la preoccupazione dei fondi internazionali che ad oggi hanno acquistato i crediti inesigibili detenuti dalle banche italiane, difficili da recuperare, per miliardi di euro: ove dovesse trovare attuazione, la riforma sarebbe un innegabile colpo per il mercato italiano dei NonPerforming Loans. Il rischio potrebbe essere quello di creare un effetto boomerang che metta in crisi l’intera industria dei crediti deteriorati ed il sistema creditizio del nostro Paese. I fondi potrebbero smettere di investire perché non sufficientemente motivati in termini di profitto ad entrare a far parte del mercato.

Garantire la stabilità e la massima armonizzazione, anche a livello europeo, della regolamentazione dei crediti deteriorati, è un pensiero condiviso da tutti gli operatori del settore NPL, a prescindere dai rispettivi interessi economici. Ecco allora che dialogare per confrontare idee e progetti, ascoltare gli ‘addetti ai lavori’ ed aprire un dibattito costruttivo e stimolante in grado di offrire al legislatore una visione di insieme del mercato NPL e del suo futuro è un’opportunità certamente ambiziosa e difficile ma altrettanto essenziale.

Paola Francesca Cavallero

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