L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato le istruzioni per la domanda da presentare esclusivamente in via telematica entro il prossimo 30 aprile. Potranno essere rottamati i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (sopra i mille euro), anche se ricompresi in precedenti Rottamazioni e Rateizzazioni che risultano decadute per mancati pagamenti.
Al via alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Operativa la pace fiscale inserita tra le novità della Legge di Bilancio 2023. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, ha messo a disposizione la procedura per la domanda, con tutte le istruzioni da seguire e ha contestualmente approvato i modelli di domanda che devono essere presentati entro il prossimo 30 aprile 2023.
La Legge di Bilancio 2023 (197/2022) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Di seguito sono riportate le indicazioni per aderire alla definizione agevolata (Rottamazione-quater):
- Debiti “definibili”: imposte, tasse e tributi che rientrano nella definizione agevolata (Rottamazione-quater)
- La Definizione agevolata (Rottamazione-quater) riguardi tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
- I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
- Imposte, tasse e tributi che NON rientrano nella definizione agevolata (Rottamazione-quater)
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
i carichi relativi a:- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- Scadenza Pagamenti definizione agevolata (Rottamazione-quater)
- Sono previste due modalità alternative per pagare l’importo dovuto:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- nel numero massimo di 18 rate (5 anni):
- la prima, da pagare entro il 31 luglio 2023, versando il 10% delle somme complessivamente dovute
- la seconda, da pagare entro il 30 novembre 2023, versando il 10% delle somme complessivamente dovute
- le restanti 16 rate, nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, versando rate di pari importo secondo il piano approvato che prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
- Adesione definizione agevolata (Rottamazione-quater) per debiti rateizzazioni in corso
- La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
- Decadenza definizione agevolata (Rottamazione-quater)
- Si decade dalla definizione agevolata in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.
- Presentazione domanda definizione agevolata (Rottamazione-quater)
- Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.
- Per quanto riguarda la presentazione dell’istanza rispetto a quei carichi che potrebbero essere oggetto di stralcio (stralcio cartelle 2000-2015, per debiti fino a 1.000 euro), la “Comunicazione” (accoglimento domanda di definizione) che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
- B.: E’ possibile aderire alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater) anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso, è possibile indicare anche il riferimento del singolo carico.
- Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- Presentazione domanda definizione agevolata (Rottamazione-quater) – Sovraindebitamento
- È possibile aderire alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater) anche per i carichi, rientranti nell’ambito di applicazione dell’ 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.
- In questo caso, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
- Il modello DA-LS-2023 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.
- Fase 1) Presa in carico della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-quater) da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
- Nel caso di presentazione della domanda in area riservata l’iter è il seguente:
- Agenzia delle entrate-Riscossione invia una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023)
- Nel caso di presentazione della domanda in area pubblica l’iter è il seguente:
- Agenzia delle entrate-Riscossione invia una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato nella domanda, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
- Nel caso di presentazione della domanda in area riservata l’iter è il seguente:
- Fase 2) Accoglimento e procedure della domanda di definizione agevolata (Rottamazione-quater) da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
- Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda, contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (Rottamazione-quater);
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
- Procedure e inadempienze
- A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (Rottamazione-quater):
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda;
- non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti “definibili”), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
- A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (Rottamazione-quater):
- Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente una “Comunicazione” di:
- Sono previste due modalità alternative per pagare l’importo dovuto:
- La Definizione agevolata (Rottamazione-quater) riguardi tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
Federica Sorge
caporedattoreEconomia.News