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7 Ottobre 2024
Economia

Sospensione mutui prima casa

Prorogata dalla Legge di Bilancio, la sospensione sui mutui prima casa per autonomi e professionisti, tramite il Fondo Gasparrini, per l’intero 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che si può chiedere la sospensione per le rate di un mutuo prima casa che copra anche le spese di ristrutturazione o per liquidità per tutto il 2022.
I requisiti disciplinati dal Decreto Sostegni Bis per accedere al Fondo Gasparrini sono immutati con la legge di bilancio viene estesa la durata e vengono stanziate nuove risorse al Fondo di garanzia per la prima casa (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ulteriori 242 milioni di euro per l’anno 2022.
Il Fondo Gasparrini prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 400.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate purchè abbiamo registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda di mutuo, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza delle restrizioni Covid.
Possono fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo prima casa:
• lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti;
• gli imprenditori individuali e piccoli imprenditori, come definiti dall’articolo 2083 del Codice Civile. Parliamo ovvero di coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
• cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui d’importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci, esclusivamente nel caso in cui almeno il 10% dei soci abbiano subito uno degli eventi che prevedono l’accesso al Fondo Gasparrini. Per tali soci, la sospensione delle rate può essere chiesta in base al numero di soci coinvolti. Ovvero dal 10 al 20% dei soci fino a 6 mesi, dal 20 al 40% fino a 12 mesi e sopra il 40% fino a 18 mesi.
Non possono avvalersi della moratoria i mutui in ammortamento da meno di un anno.
Al Fondo Gasparrini possono fare richiesta, oltre il termine del 31 dicembre 2022 stabilito in Legge di Bilancio, anche i lavoratori che si trovano nel seguente stato:
• sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
• riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente a una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
In questi casi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
• 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
• 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
• 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
Inoltre, il fondo è strutturale e può essere richiesto anche nei casi di:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
• morte o riconoscimento di grave handicap ovvero d’invalidità civile non inferiore all’80%.
Per la domanda di sospensione mutui prima casa, è necessario presentare l’istanza direttamente alla banca o istituto finanziario che ha concesso il mutuo.

Federica Sorge
Caporedattore Economia.News

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