Ci sono alcuni principi generali da conoscere: il lavoratore deve essere stato assicurato negli Stati che siano
membri dell’UE o legati fra loro d a una convenzione in materia di previdenza sociale; le disposizioni dei
regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale disciplinano le
questioni in materia di sicurezza sociale, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono i criteri e
le modalità di applicazione; gli Stati convenzionati sono legati dal contenuto della convenzione fra loro
stipulata.
I requisiti pensionistici variano da Stato a Stato, quindi le domande di pensione presentate da coloro che
hanno lavorato in almeno due Stati possono essere liquidate con “diritto autonomo” quando i periodi
compiuti sotto la legislazione di un solo Stato sono sufficienti a maturare il diritto a pensione. Se la durata
del periodo assicurativo maturato dal lavoratore in uno Stato non è sufficiente a fargli acquisire il diritto a
una pensione in tale Paese, si tiene conto di eventuali periodi assicurativi maturati in altri Stati che siano
membri dell’UE o legati fra loro da una convenzione in materia di previdenza sociale (totalizzazione).
La misura della pensione è calcolata pro-rata (ogni Stato paga la propria quota di pensione in base ai
contributi versati) con la decorrenza prevista dalla legislazione di riferimento. È possibile, quindi, che le due
(o più) quote possano essere liquidate in date diverse. Il lavoratore con cittadinanza italiana che svolga periodi di lavoro all’;estero in Paesi extra-comunitari che non abbiano siglato una convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Italia, è assicurato in Italia (si applica D.L. n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987) e nel Paese in cui svolge la prestazione
lavorativa. Il lavoratore potrà avere due pensioni in base alle diverse legislazioni previdenziali ma gli Enti
previdenziali non avranno mai contatti fra loro (non si conoscono). I periodi di lavoro subordinato prestato
all'estero in Paesi non convenzionati non sono valutabili in Italia ma nel caso in cui non siano coperti di
contribuzione in Italia ai sensi del D.L. suindicato sono riscattabili.
Domanda di pensione
La domanda di pensione in regime internazionale può essere presentata da soggetti che abbiano maturato
periodi assicurativi in Italia e in Paesi dell'Unione europea, Paesi SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera, Regno Unito oppure in Paesi extra UE con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni/Accordi bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi.
Dipendenti privati in regime UE
La domanda di pensione in regime internazionale presentata all’INPS è valida anche come domanda di pensione a carico di Stato estero. Di conseguenza, l’INPS avvierà d’ufficio il collegamento con lo Stato estero/gli Stati esteri presso cui risulti maturata la contribuzione affinché l’interessato possa ottenere la quota pro-rata di pensione spettante da parte degli altri Stati coinvolti nella domanda di pensione in regime
internazionale.
I residenti all’estero devono presentare la domanda alla competente Cassa estera (Paese UE o extra UE
convenzionato). Possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di patronato operanti anche all’estero e degli Uffici consolari. La gestione delle domande di pensione è effettuata di regola:
- per i residenti all’estero, da Poli territoriali specializzati INPS;
- per i residenti in Italia, dalla Struttura territoriale INPS di residenza, fatti salvi i Poli territoriali
specializzati istituiti in alcune aree geografiche; - per gli iscritti alla Gestione Pubblica, dalla Struttura territoriale INPS cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto.
Dipendenti pubblici in regime UE
La domanda di “pensione in regime internazionale” dei dipendenti pubblici deve essere presentata all’INPS in modalità telematica. Per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso delle credenziali di accesso. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite un ente di patronato.
In regime di convenzione bilaterale Possono richiedere la pensione in Italia utilizzando i contributi esteri per perfezionare i requisiti previsti coloro che abbiano lavorato nei seguenti Stati extra UE: Argentina; Australia; Brasile; Canada e Québec; Giappone; Israele; Isole del Canale; Isola di Man; Messico; Paesi dell'ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina; Repubblica del Kosovo; Repubblica di Macedonia; Regione autonoma Vojvodina); Principato di Monaco; Repubblica di Capo Verde; Repubblica di Corea; Repubblica Moldava; Repubblica di San Marino; Santa Sede; Tunisia; Turchia; USA (Stati Uniti d’America); Uruguay; Venezuela. Gli accordi bilaterali non si applicano al regime dei dipendenti pubblici e del personale ad essi assimilato. Gli iscritti alla Gestione pubblica dell’INPS possono richiedere soltanto la pensione in regime di convenzione bilaterale con Israele e Turchia. Allo stesso modo, le istituzioni estere stabiliscono il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto dei contributi versati in Italia. Le Convenzioni sono valide solo per gli Stati firmatari e operano in modo autonomo rispetto ad altre Convenzioni. L’importo della pensione viene calcolato secondo il calcolo del pro-rata.
Antonio Chiaraluce