8 Settembre 2026
Welfare aziendale: più possibilità per le spese di istruzione e l’assistenza ai familiari
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Welfare aziendale: più possibilità per le spese di istruzione e l’assistenza ai familiari

Che cos’è il welfare aziendale e quali sono i vantaggi per il lavoratore

Il welfare aziendale rappresenta ormai uno strumento sempre più utilizzato dalle imprese per offrire ai propri dipendenti benefici e servizi che si aggiungono alla normale retribuzione e che, quando sono rispettate le condizioni previste dalla normativa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il vantaggio per il lavoratore è evidente: alcune spese che normalmente gravano sul bilancio familiare possono essere sostenute o rimborsate dal datore di lavoro senza che le relative somme vengano tassate come una normale componente dello stipendio.

Tra gli ambiti nei quali il welfare può assumere maggiore rilevanza ci sono sicuramente le spese per l’educazione e l’istruzione dei figli e quelle sostenute per l’assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti. Proprio su questi due temi l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con le risposte a interpello n. 159/2026 e n. 163/2026, fornendo chiarimenti che vanno nella direzione di una maggiore attenzione alle concrete esigenze delle famiglie.

Spese di istruzione dei figli: il caso del pagamento effettuato dal coniuge

Il primo caso riguarda le spese sostenute per l’istruzione dei figli. L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR prevede che non concorrano alla formazione del reddito del lavoratore le somme, i servizi e le prestazioni riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, o a determinate categorie di dipendenti, per finalità educative e formative a favore dei familiari. La disposizione comprende un insieme piuttosto ampio di prestazioni: dai servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, ai servizi integrativi e di mensa, fino alla frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali e alle borse di studio.

Il datore di lavoro può fornire direttamente questi servizi, avvalersi di soggetti esterni oppure rimborsare al dipendente le spese già sostenute. Ed è proprio su quest’ultima possibilità che si concentra la risposta n. 159/2026.

Il caso sottoposto all’Agenzia riguardava un dipendente titolare di un credito welfare aziendale che intendeva ottenere il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli. La particolarità consisteva nel fatto che il pagamento non era stato effettuato direttamente dal lavoratore, ma dal coniuge attraverso un conto corrente intestato esclusivamente a quest’ultimo. Il dubbio era quindi se il fatto che la spesa fosse stata materialmente pagata da un soggetto diverso dal dipendente potesse impedire di beneficiare della non imponibilità del rimborso.

La risposta dell’Agenzia è favorevole: il pagamento effettuato dal coniuge non fa perdere il beneficio fiscale. Il rimborso riconosciuto dal datore di lavoro può quindi non concorrere alla formazione del reddito del dipendente anche quando la spesa sia stata materialmente sostenuta dal coniuge.

Si tratta di un chiarimento importante perché tiene conto di una situazione estremamente comune nella vita familiare. Le spese per i figli vengono infatti spesso sostenute indifferentemente dall’uno o dall’altro genitore e sarebbe eccessivamente formale subordinare il beneficio fiscale alla circostanza che il pagamento sia necessariamente partito dal conto corrente del dipendente titolare del piano di welfare.

Controlli documentali e divieto di doppio vantaggio fiscale

La maggiore flessibilità riconosciuta dall’Agenzia non significa, però, che il rimborso possa essere effettuato senza adeguati controlli. Assume infatti un ruolo centrale la documentazione, dalla quale devono risultare il soggetto che ha usufruito del servizio e la tipologia della prestazione ricevuta. Il datore di lavoro deve quindi acquisire e conservare documenti idonei a dimostrare che le somme rimborsate siano state effettivamente utilizzate per una delle finalità agevolate previste dalla legge.

Occorre inoltre evitare che la stessa spesa produca un doppio vantaggio fiscale. Se, ad esempio, la spesa di istruzione viene rimborsata integralmente dal datore di lavoro e il rimborso non concorre alla formazione del reddito, il dipendente o il coniuge che ha sostenuto il pagamento non potrà utilizzare quella stessa spesa anche per ottenere una detrazione o una deduzione nella dichiarazione dei redditi. L’eventuale beneficio fiscale potrà essere riconosciuto soltanto sulla parte rimasta effettivamente a carico del contribuente. L’Agenzia richiede inoltre che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione con la quale il dipendente attesti che le stesse spese non siano già state, e non saranno, oggetto di ulteriori rimborsi, totali o parziali.

Il welfare per l’assistenza dei familiari anziani

Il secondo chiarimento affronta un tema diverso, ma altrettanto vicino alle esigenze quotidiane delle famiglie: le spese sostenute per l’assistenza di un genitore anziano o non autosufficiente.

Con la risposta n. 163/2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un lavoratore che aveva sostenuto nel 2025 le spese per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale. La madre era stabilmente ospitata nella RSA e, proprio per questo, non conviveva con il figlio. Il lavoratore chiedeva se potesse ottenere il rimborso di tali spese attraverso il piano di welfare aziendale senza che le relative somme fossero assoggettate a tassazione.

La norma di riferimento è, in questo caso, l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, che prevede la non imponibilità delle somme e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

La questione era diventata particolarmente delicata a seguito delle modifiche intervenute sulla definizione dei familiari contenuta nell’articolo 12 del TUIR. Il quadro normativo è stato successivamente modificato dal decreto legislativo n. 148/2026, che ha sostanzialmente ripristinato le condizioni precedenti e ha previsto l’applicazione delle nuove disposizioni già a partire dal periodo d’imposta 2025.

Anche in questo caso il chiarimento dell’Agenzia è favorevole al lavoratore. Il rimborso delle spese sostenute per la RSA della madre può non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se il genitore non convive con il figlio. La norma sul welfare, infatti, richiama i familiari anziani o non autosufficienti individuati dall’articolo 12 del TUIR senza richiedere che gli stessi siano fiscalmente a carico.

Il chiarimento assume una particolare rilevanza pratica. La mancata convivenza, soprattutto quando si parla di persone anziane o non autosufficienti, può essere infatti la diretta conseguenza della necessità di un ricovero presso una struttura specializzata. Escludere in questi casi il beneficio del welfare avrebbe finito per penalizzare proprio le famiglie che devono affrontare costi di assistenza più elevati.

Un welfare più vicino alle esigenze delle famiglie

Le due risposte dell’Agenzia delle Entrate, pur affrontando situazioni differenti, sembrano quindi muoversi nella stessa direzione: dare maggiore rilievo alla sostanza delle esigenze familiari rispetto ad alcuni aspetti puramente formali.

Nel caso delle spese di istruzione, il beneficio non viene meno soltanto perché il pagamento è stato materialmente effettuato dal coniuge. Nel caso delle spese per l’assistenza, il ricovero del genitore in una RSA e la conseguente mancanza di convivenza con il figlio non impediscono di utilizzare il welfare aziendale, quando ricorrono gli altri requisiti previsti dalla legge.

Si tratta di indicazioni particolarmente significative in un momento in cui le famiglie devono sostenere costi sempre maggiori sia per l’educazione dei figli sia per l’assistenza delle persone anziane. Il welfare aziendale può quindi rappresentare non soltanto uno strumento di politica retributiva per le imprese, ma anche una forma concreta di sostegno al reddito familiare.

Resta comunque fondamentale una corretta gestione dei piani di welfare. Le agevolazioni previste dall’articolo 51 del TUIR non costituiscono infatti una generica possibilità di rimborsare qualsiasi spesa personale del dipendente. È necessario che il beneficio rientri nelle finalità espressamente previste dalla legge e che sia supportato da una documentazione adeguata, dalla quale sia possibile individuare la natura della spesa, il soggetto che ha usufruito del servizio e l’assenza di duplicazioni tra rimborsi e altri benefici fiscali.

I recenti chiarimenti dell’Agenzia confermano, in definitiva, un’evoluzione del welfare aziendale verso un sistema più flessibile e maggiormente aderente alla realtà delle famiglie, capace di accompagnare il lavoratore in due momenti molto diversi ma altrettanto importanti della vita familiare: la crescita e l’istruzione dei figli, da una parte, e la cura e l’assistenza dei genitori anziani, dall’altra.

Fede Di Matteo

Responsabile Assistenza Fiscale CAF Silpa

 

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