La nuova definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- attività di controllo automatizzato e formale dell’Amministrazione finanziaria (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, eccetto quelli derivanti da accertamento.
Sono inoltre ammessi alla nuova rottamazione anche i contribuenti decaduti da precedenti misure agevolative, a condizione che i carichi rientrino nell’ambito della Rottamazione-quinquies.
Casi esclusi dalla nuova rottamazione
Restano esclusi dalla Rottamazione-quinquies i debiti già compresi nei piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino tutte le rate scadute regolarmente versate.
Modalità di adesione alla Rottamazione-Quinquies
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito le modalità per aderire alla nuova definizione agevolata e per ottenere l’elenco dei debiti rottamabili.
Prima di presentare la domanda è possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, oppure tramite il form in area pubblica. Il prospetto contiene l’elenco dei debiti che il contribuente può rottamare e l’importo corrispondente dovuto in misura agevolata.
Termini di adesione
- 21 gennaio 2026: apertura del servizio online sul portale AdER e pubblicazione delle istruzioni operative;
- 30 aprile 2026: termine ultimo per presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica;
Modalità di pagamento
Il contribuente potrà scegliere tra:
- Pagamento in un’unica soluzione termine unico: 31 luglio 2026.
- Pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni), secondo il seguente calendario:
- Prime tre rate: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026;
- Dalla rate 4 sino alla 51 (dal 2027 in poi): 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno;
- Ultime tre rate (52–54): 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035.
Sulle rate si applicano interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
Decadenza e perdita dei benefici
La definizione agevolata sarà considerata inefficace:
- in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata entro il 31 luglio 2026;
oppure, per i piani rateali: - in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
- oppure in caso di mancato versamento dell’ultima rata.
In tali ipotesi, i versamenti effettuati saranno considerati acconti sulle somme dovute, senza più agevolazioni.
