Ora che la bufera della legge di bilancio sul tema pensioni si è calmata faccio, a bocce ferme, un po’ di considerazioni fra me e me.
Siamo lontani da una riforma strutturale del sistema (solamente pochi interventi temporanei in scadenza al 31 dicembre 2024), tuttavia sembrerebbe che cominciamo a smaltire la sbornia degli anni di “deroghe” su “deroghe” all’età legale di pensionamento, che sono costate un patrimonio alla fiscalità generale ed hanno sparso iniquità e discriminazione. Ricordo i prepensionamenti avvenuti anche con 8-10 anni di anticipo rispetto ai requisiti vigenti al momento dell’uscita, i trattamenti d’invalidità, le nove salvaguardie, i prepensionamenti vari (poligrafici, Alitalia, FFSS, ecc.), le varie “Quote”, l’APe sociale, i lavori pericolosi o gravosi (che all’inizio erano i palombari e ora sono gli insegnanti): tutti più ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito che flessibilità in uscita.
A proposito di flessibilità in uscita: in effetti era stata introdotta dalla tanto vituperata “Fornero” con la “riduzione percentuale” prevista dal comma 10 dell’articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni. I successori la chiamarono “penalizzazioni” e pensarono bene di abolirla con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la legge di Bilancio 2017). Per chi lo avesse dimenticato: 62 anni di età quale requisito anagrafico al di sotto del quale la pensione anticipata poteva subire una “penalizzazione“, con specifico riferimento alla quota di pensione retributiva, pari 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo, rispetto all’età di 62 anni entro un massimo di due anni e pari a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto all’età di 60 anni.
Cosa c’è nella legge di bilancio per l’anno 2024?
La pensione anticipata per i soggetti con primo accredito contributivo versato dal 1° gennaio 1996 (categoria di pensione introdotta dalla riforma del 2012, per i detrattori un prodotto “Fornero”), dal 1/1/2024, si consegue sempre a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva ma (c’è sempre un ma) a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 3 volte il valore dell’assegno sociale (in via provvisoria, 534,40 euro mensili; 6.947,20 euro annui). Sino allo scorso anno il vincolo era di 2,8 volte. Per le donne con un figlio il requisito scende a 2,8 volte e si abbassa a 2,6 volte con due o più figli. Sino all’età di 67 anni la prestazione non può superare cinque volte il trattamento minimo INPS (2.993€ lordi al mese), vincolo assente sino allo scorso anno. La legge di bilancio (legge n. 213/2023) ha aggiunto una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (prima assente) e aggancia anche il requisito contributivo di 20 anni agli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT. Se a questo aggiungiamo la cavillosa interpretazione, data dall’INPS, che l’esercizio dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo esclude la possibilità di accedere a questo tipo di pensione le considerazioni fra me e me sono: ci hanno sempre detto che il metodo di calcolo contributivo dà il giusto rapporto contributi versati/importo pensione e, quindi, perché mettere un tetto? quanto prendeva di stipendio uno che ha cominciato a lavorare a quasi 40 anni e ha lavorato meno di 30? Posso dire che, finalmente, almeno una parte della legge “Fornero” è stata abrogata (iperbole)?
Per “quota 103” i requisiti sono rimasti inalterati e sono stati aggiunti un po’ di “aggravamenti” (ironico): pensione calcolata con il sistema contributivo per sempre e non superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS sino al compimento dell’età di 67 anni, più l’aggiunta di una finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i pubblici (prima erano 3 e 6 mesi). Attenzione! il calcolo contributivo resta per sempre, viene meno solo il tetto. L’età di pensionamento diventa, rispettivamente, 41 anni e 7 mesi e 41 anni e 9 mesi. Bella la parità di genere, ma le donne andavano già in pensione a 41 anni e 10 mesi! Posso dire che la legge “Fornero” è stata quantomeno raggiunta?
E allora?
60 minuti, rispondeva, scherzosamente nonno Angelo. Quando si dice che la spesa pensionistica in Italia è pari al 16,7% contro una media UE del 12,6%, siamo sicuri che si dica una percentuale reale? Si comincia dall’inizio del rapporto di lavoro: avete mai sentito parlare delle “sottocontribuzioni”, cioè i vari incentivi alle assunzioni ed esoneri contributivi vari, sempre a carico della fiscalità generale perché “resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”? Si prosegue con le deroghe alle uscite e si gonfia artificiosamente la nostra spesa pensionistica che ormai non è più pensionistica ma assistenzialistica e, quindi, arriviamo alla confusione fra previdenza ed assistenza. Vogliamo, poi, parlare del ritorno fiscale? Il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziale valuta in 59 miliardi l’IRPEF che lo Stato ricava dalle pensioni, che, badate bene, sono quelle di chi ha sempre pagato tante tasse anche quando lavorava perché per avere una buona pensione bisogna avere avuto un buon lavoro e, quindi, un buon stipendio; persone che, ogni anno, perdono potere d’acquisto per il taglio della perequazione.
La soluzione?
Smettiamo di curare i sintomi e aggrediamo la malattia!
Antonio Chiaraluce