L’agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ha origine nel Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917, laddove all’articolo 16 bis – (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) alla lettera e) si prevede la detrazione per i lavori “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Come precisa l’Agenzia delle Entrate, si tratta: “di una serie di agevolazioni dedicate ai contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche. In particolare, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
A questa agevolazione si aggiungono la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile e la detrazione del 110% (Superbonus) prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
In particolare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, la detrazione è pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021; pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.
Soffermandoci sull’aliquota del 75%, abbiamo quindi visto che l’importo varia a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori, nello specifico, l’importo massimo di 50.000 euro può essere raggiunto per quei lavori effettuati negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. L’importo di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per i lavori effettuati all’interno di edifici composti da due a otto unità immobiliari. Infine, si avrà una detrazione fino ad una spesa massima di 30.000, anch’essa moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
BONUS | ALIQUOTA | SPESA INCENTIVABILE |
Bonus Ristrutturazioni | 50% | 96.000 per unità immobiliari, in condivisione con le opere di ristrutturazione, consolidamento e abbattimento barriere architettoniche. |
Abbattimento barriere | 75% | 50.000/40.000/30.000 in base al numero di unità immobiliari |
Superbonus | 110% | 96.000 per unità immobiliari, in condivisione con le opere di ristrutturazione, consolidamento e abbattimento barriere architettoniche. |
L’elenco delle spese detraibili comprende tutte quelle spese destinati a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap gravi in particolare le spese sostenute per:
- gli ascensori e montacarichi, sia mediante la messa a norma di ascensori esistenti si attraverso l’installazione di nuovo impianti;
- gli elevatori esterni all’abitazione, necessari in tutti quei casi in cui si rende oggettivamente complessa la realizzazione di un ascensore interno;
- la sostituzione e adeguamento di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari;
- la sistemazione e adattamento di servizi igienici;
- Interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobili funzionale ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell’impianto, la detrazione spetta per le spese dello smaltimento e alla bonifica dei materiali dell’impianto sostituito;
- tutte quelle spese sostenute per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
Al contrario, il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità, non dà diritto alla detrazione, che, quindi, in tali casi, non viene applicata. Rientrano tra gli interventi agevolati con la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 quelli che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Infine, in virtù dell’articolo uno comma 66 lettera d della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020) numero 178, ) che prevede: “al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonché’ agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni»; a decorrere dal 1° gennaio 2021, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, precisa che, ai fine della detrazione, è determinante, che queste spese siano state effettuate per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave. Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti). In conclusione, si sottolinea che la detrazione non è comunque riconosciuta, contemporaneamente alla detrazione del 19%, prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.
Carlo Fantozzi