Per assistere una persona con disabilità grave o gravissima sia essa fisica psichica o sensoriale, oltre all’assegno d’invalidità civile, all’indennità di accompagnamento, all’Home Care Premium per i dipendenti pubblici, esistono gli Assegni di Cura. Sono contributi economici concessi a favore delle persone con disabilità grave o gravissima e forniscono un sussidio che ha lo scopo di contribuire alle spese affrontate per sostenere i costi di un’assistenza domiciliare e, quindi, offrono al disabile la possibilità di poter continuare a vivere nel proprio ambiente familiare.
Questo è un sussidio che viene riconosciuto, sulla base delle disposizioni regionali, in tutta la nazione italiana, ed erogato dai Comuni o, più precisamente, dagli Ambiti Territoriali Sociali, individuati dalle Regioni, ai sensi della legge 328/2000, in quanto l’Ambito Territoriale rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.
Pur avendo lo scopo di promuovere e favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità grave o gravissima, riconosciute tali in base a dei parametri oggettivi, ma essendo finanziati dai singoli fondi per la non autosufficienza, le quote riconosciute nell’ambiato delle diverse regioni, variano a seconda degli importi che vengono messi a disposizione, per questo scopo.
Questo contributo, denominato, per l’appunto, come già ricordato, Assegno di Cura è costituito da un importo che viene riconosciuto alla singola persona con disabilità ed è graduato in base all’ISEE e alla distinzione tra disabile grave o gravissimo.
Per entrare nel suo dettaglio, prendiamo ad esempio la circolare della Regione Campania, nella quale vengono spiegati dettagliatamente: la tipologia dell’intervento, gli obiettivi specifici che intende perseguire, le modalità per presentare la domanda e, infine, i casi in cui l’assegno di cura viene sospeso.
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
“Gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari.
L’intervento persegue i seguenti obiettivi specifici:
- favorire la permanenza a domicilio dei non autosufficienti anche in condizioni di disabilità gravissima;
- assicurare un sostegno economico adeguato alle famiglie che hanno assunto il carico di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica;
- contrastare le situazioni di indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una persona in condizioni di disabilità;
- favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di disabilità ricoverate presso strutture sociosanitarie.
L’assegno di cura è invece sospeso nei seguenti casi:
- ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea presso strutture sanitarie o sociosanitarie;
- trasferimento della residenza della persona beneficiaria in altra regione.”
Disabilità Grave
Come abbiamo anticipato la distinzione è tra gravi e gravissimi, nella fattispecie per persone in condizioni di disabilità grave s’intendono coloro che abbiano ricevuto ai sensi della L. 104/92 la valutazione con connotazione di gravità da parte della Commissione Medica della ASL e che siano titolari di indennità di accompagnamento. Costoro, per poter beneficiare dell’assegno di cura, devono dimostrare di rispettare dei parametri previsti dalle singole regioni che di norma si basano sulle capacità soggettive di autonomia e sui singoli piani o progetti previsti di cure domiciliari.
Disabilità Gravissima
“Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3, s’intendono le persone “beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988”, oppure “definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013”, di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) >=4;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla ≥ 9, Hoehn e Yahr mod in stadio 5;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI <=34 e con punteggio sulla scala Level of activity in Profound/ Severe Mental Retardation(LAPMER) <= 8;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Come abbiamo detto l’organo competente al rilascio alla concessione di questo sussidio è l’Ambito Territoriale, pertanto, le persone interessate o un loro familiare di riferimento, devono presentare la domanda ai relativi servizi sociali.
Gli importi che vengono riconosciuti variano a seconda delle disponibilità locali, ma soprattutto in virtù della distinzione tra gravi e gravissimi.
Mediamente gli importi riconosciuti per tutte le persone con disabilità gravissima è di circa 1.200 euro al mese, mentre alle persone con disabilità grave è riconosciuto un importo mensile di 600 euro.
Il titolare dell’assegno è, ovviamente, la persona non autosufficiente, la quale, per poter ricevere il relativo accredito, dovrà, di conseguenza, trasmettere con la domanda, il proprio Iban. L’assegno di cura, di norma, ha una durata di 12 mesi ed è, ovviamente, rinnovabile.
Carlo Fantozzi