4 Ottobre 2024
Lavoro e Previdenza

Assegno Unico Universale. Primo Passo

Era facilmente prevedibile: la data prevista per l’avvio dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni (1° luglio) non è stata rispettata.

Il decreto legge n. 79/2021, contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, prevede, in attesa della emanazione dei decreti previsti dalla legge delega che ha istituito l’assegno unico, un regime transitorio, da luglio a dicembre 2021, per rendere operativa la misura. Con buona pace del grande impegno preso dal Governo che aveva espressamente indicato quali obiettivi prioritari della propria azione la “valorizzazione della famiglia” e il “contrasto alla denatalità”: universalità delle misure e graduale superamento o soppressione di diverse misure a sostegno della genitorialità attualmente vigenti quali l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, assegno per il nucleo familiare e assegni familiari, detrazioni fiscali.
Dal 1° luglio, dunque, l’assegno unico parte come misura unica di sostegno per le famiglie con figli minori che “non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare”.

Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare domanda on line all’Inps o ai Patronati secondo le regole che saranno fissate dall’Inps entro il 30 giugno. Anche qui, un’altra sfida contro il tempo?
L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
L’estensione della misura ai lavoratori dipendenti è invece prevista a partire da gennaio 2022, ma per questa categoria di lavoratori è comunque previsto nell’immediato l’aumento di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
L’assegno spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Come dire che è certo che il 1° luglio l’assegno non lo prenderà nessuno.
Non siamo partiti bene per una serie di ragioni: solo in tempo successivo ci si accorge della mancanza dei tempi tecnici per l’adozione dei decreti delegati; l’introduzione di un valore Isee per i beneficiari riduce in modo significativo la pretesa universalità; storicamente gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare non sono limitati ai figli e per la “valorizzazione della famiglia” e soprattutto per il “contrasto alla denatalità” occorrono non solo soldi ma anche infrastrutture e una diversa visione complessiva della materia (penso, ad esempio, alla donna che sceglie il part time o lascia il lavoro per la cura dei figli).
Spero in un cambio di passo.

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.
Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
– essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Antonio Chiaraluce

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