Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili insufficiente.
La finalità della legge 68/99 non è stata ancora conseguita.
La Legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. La nota INPS n. 99/2016 precisa quali sono i Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
Nello specifico vengono elencate le seguenti categorie:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Inizialmente i contributi venivano erogati dallo stato alle regioni e da queste ai datori di lavoro sulla base delle assunzioni che avevano effettuato nell’anno precedente. A partire dal 1° gennaio 2016, le risorse finanziarie del fondo vengono corrisposte direttamente dall’Inps, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall’istituto Nazionale Previdenza Sociale, ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, in regola con l’obbligo di regolarità contributiva e con l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, per un periodo di 36 mesi nella misura del:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
L’incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:
- per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
L’incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all’assunzione di lavoratori disabili.
Natura disabilità | Percentuale disabilità | Tipologia contrattuale | Misura dell’incentivo | Durata dell’incentivo |
Fisica
|
Superiore al 79% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi |
Compresa tra il 67 e il 79% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | |
Intellettiva o psichica | Superiore al 45% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 60 mesi |
Assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | Per tutta la durata del contratto |
La Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione dell’amministrazione dello Stato – trattando la gestione del fondo per il diritto ai lavoratori dei disabili, nella delibera dell’11 maggio 2022, pur approvando la gestione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il periodo 2016/2021, nel sottolineare come in concreto non sia stata conseguita la finalità della legge 68/1999, ossia non sia stata assicurata “la tutela di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello ad un’occupazione dignitosa ed adeguata alle capacità e alla professionalità di persone che si trovano in condizioni di particolare difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, pur potendo costituire un valore aggiunto per le aziende che li occupano.“ ha evidenziato le lacune del sistema precisando che: “I dati che sono emersi dall’indagine non vanno nel senso auspicato, che è quella di incentivare l’assunzione dei lavoratori con disabilità ed in particolare di quelli con più scarse possibilità di accesso al mercato del lavoro, anche in presenza dell’obbligo di legge, giacché il numero dei lavoratori disabili assunti nel periodo considerato (11.882) è ben lungi dal coprire quello degli iscritti alle liste del collocamento mirato e mostra un andamento annuale che ha raggiunto il livello più elevato nei primi due anni di vigenza del nuovo sistema di erogazione delle risorse del Fondo (2016 e 2017) ed è tornato, successivamente, a stabilizzarsi su valori molto più contenuti. Per quanto ricostruito, sottolinea la Corte dei Conti, l’andamento è dipeso anche dalle risorse stanziate nel bilancio dello Stato e dal loro utilizzo con tempistiche non sempre adeguate. Inoltre, sulla base delle risultanze dell’indagine, è emerso un utilizzo non efficiente delle fonti che concorrono al finanziamento del Fondo e che consistono nel riversamento delle entrate derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro per l’esonero dall’obbligo assunzionale e nei versamenti effettuati da privati a titolo spontaneo e solidale. Nel primo caso difettano, infatti, i controlli sul rispetto dell’obbligo e nel secondo caso è mancata un’adeguata campagna informativa che rendesse nota l’iniziativa benefica al grande pubblico.”
Nello specifico, dalla relazione si apprende che degli 11.882, disabili assunti nel triennio 2016/2018, la maggior parte (4.806) sono persone con disabilità compresa fra il 67 e il 79 per cento, mentre i lavoratori con disabilità intellettuale e psichica assunti nello stesso arco di tempo sono stati pari a 2853, dei quali un migliaio a tempo determinato.
Nella relazione si evidenzia, inoltre, il complesso e articolato quadro delle competenze istituzionali, facendo emergere criticità, in termini di carenza di un’efficace collaborazione fra le diverse amministrazioni interessate e di momenti di effettivo coordinamento e di concertazione efficace sulle tematiche riguardanti la gestione delle risorse, rimessa principalmente all’Inps in qualità di soggetto erogatore, ma che si è rivelato essere l’istituzione in grado di avere il polso della situazione e di conoscere le risorse e valutarne l’adeguatezza, senza disporre delle competenze in materia e non essendo ovviamente titolare delle stesse, che fanno capo al Ministero del lavoro. Dall’altro lato si è evidenziata come a seguito delle richieste formulate dall’Inps al Ministero, il Mef ha adottato i necessari provvedimenti di variazione in corso d’anno, successivamente tradotti in assegnazioni all’Istituto, la cui posizione è assimilabile a quella di altri organismi gestori di misure analoghe, finanziate da fondi nazionali (Consap e Invitalia). Per completezza, occorre evidenziare che, in chiusura di istruttoria, il Ministero, a specifico quesito, ha risposto, fornendo una quantificazione del fabbisogno annuale odierno, individuata nell’importo di 86 mln di euro sulla base degli accantonamenti delle prime due annualità del nuovo sistema (2016/2017). Nonostante queste previsioni, con il decreto 8 luglio 2021, pur essendo stato incrementato, è stata stabilita l’entità del fondo e fissata in euro 77.455.197.
Il risultato è che, purtroppo, ad aziende che hanno la volontà di assumere persone disabili, giungono anche comunicazione di questo tenore: “La dichiarazione è stata elaborata in data 16/10/2022 con esito KO temporaneo con la seguente motivazione: Non è possibile accogliere l’istanza preliminare di ammissione al beneficio perché – al momento – lo stanziamento è esaurito. Questa istanza di prenotazione rimane efficace; durante tale periodo i sistemi informativi centrali dell’INPS verificheranno se, nel frattempo, si ripristini lo stanziamento in una misura utile; in caso positivo l’INPS effettuerà la prenotazione originariamente richiesta. Il datore di lavoro interessato è invitato a consultare il Cassetto previdenziale al fine di sapere se la prenotazione venga accolta, per ripristino dello stanziamento; in tal caso il datore sarà tenuto agli adempimenti successivi (stipulazione del contratto e comunicazione di conferma entro i termini di legge).
Alla luce di quelle che erano e che sono le aspettative, ed inoltre, in forza di quanto evidenziato nella relazione della Corte dei Conti, riteniamo assolutamente inaccettabile una comunicazione così lesiva dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e crediamo, che si debba agire affinché tutti, indipendentemente dal loro status sociale e dal loro stato fisico e psichico, possono esercitare un diritto fondamentale costituzionalmente riconosciuto, qual è quello del diritto al lavoro e di conseguenza, al rispetto della propria dignità, personale e sociale.
Carlo Fantozzi