Dal 1° gennaio 2019 è stato ripristinato l’indennizzo ai commercianti che hanno chiuso l’attività.
La misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla Gestione commercianti in caso di cessazione definitiva di specifiche attività commerciali.
La misura è finanziata da un contributo aggiuntivo pari a 0,09% che dal 2022 aumenterà allo 0,48% e, conseguentemente, l’aliquota complessivamente dovuta dagli iscritti salirà dal 24,09% al 24,48%.
I destinatari sono:
• titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• agenti e rappresentanti di commercio.
I requisiti richiesti sono:
• età di 62 anni se uomo, 57 anni se donna;
• anzianità d’iscrizione di almeno 5 anni alla Gestione “commercianti” dell’INPS, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell’attività.
È richiesta la cessazione definitiva dell’attività commerciale con la riconsegna dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o di entrambe al comune (o la comunicazione della cessazione), la cancellazione dal registro delle imprese, la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio, la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa, fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia adeguate agli incrementi della speranza di vita, non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto l’età pensionabile prevista dalla normativa vigente.
Restano esclusi dall’indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso, gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi, banchi o mercati e gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella degli agenti e rappresentanti di commercio (procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari).
Poiché la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione essenziale, nel caso questa abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza è differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione.
È erogato dall’INPS, con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali ed è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma. È invece compatibile con trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (come ad esempio la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità). A tal proposito l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione. La compatibilità sussiste anche con riferimento all’assegno sociale, tuttavia bisogna considerare, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata alla condizione reddituale del beneficiario. Non è prevista l’erogazione di trattamenti di famiglia. Il periodo durante il quale si percepisce tale indennizzo è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione salvo il caso che il beneficiario abbia già perfezionato il diritto a pensione.
Antonio Chiaraluce