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11 Ottobre 2024
Lavoro e Previdenza

Contribuzione non versata e prescritta nel lavoro privato. Come recuperarla?

L’INPS recupera la contribuzione dovuta ma non versata entro i termini prescrizionali: 5 anni dalla data entro la quale ne doveva essere effettuato il pagamento, 10 anni nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Oltre questi termini la contribuzione non può essere versata dal datore di lavoro né può essere accettata dall’Ente previdenziale.

NEL LAVORO DIPENDENTE

Nel caso della sola contribuzione pensionistica (I.V.S.) dovuta ma non versata e caduta in prescrizione, il lavoratore e il datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi obbligatori, sia parzialmente che totalmente, possono chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile, prevista dall’art. 13, della legge n. 1338/1962. Questo è l’unico modo di sanare l’omissione/evasione contributiva. La domanda può essere presentata anche dai superstiti/aventi causa, può comprendere l’intero periodo o anche solo una parte di esso e dal lavoratore può essere presentata senza limiti temporali mentre dal datore di lavoro entro il termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS.
La domanda, che può essere presentata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’INPS, deve essere accompagnata da “documentazione oggettiva e di data certa”, cioè risalente all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro, per attestarne l’”effettiva esistenza”: libretto di lavoro, libri paga e matricola, buste paga, lettere di assunzione e di licenziamento, prospetti di liquidazione, estratti conto, ecc. Non sono, invece, valide transazioni amichevoli tra datori di lavoro e lavoratore e, in generale, la prova testimoniale, mentre sono valide le dichiarazioni, attestanti il rapporto di lavoro rilasciate, ora per allora, da Pubbliche Amministrazioni, nel caso che oggetto del riscatto siano periodi di lavoro presso le medesime Amministrazioni. Per la durata del rapporto e l’ammontare della retribuzione sono accettate anche testimonianze. Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei consueti canali: WEB direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’INPS; Contact Center Multicanale; Patronati e altri intermediari.

NEL LAVORO AUTONOMO

La costituzione di rendita vitalizia è ammessa solo per coloro che non siano i soggetti obbligati al pagamento della contribuzione: familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari delle imprese artigiane e delle imprese commerciali; soggetti per i quali sia accertata l’esistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi relativi alla gestione dei coltivatori diretti e lavoratori iscritti alla Gestione separata cosiddetti “parasubordinati”.
La costituzione di rendita vitalizia reversibile ha un onere che è calcolato in funzione delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione: per i periodi antecedenti al 1/1/1996 con il sistema di calcolo della riserva matematica; per i periodi successivi al 31/12/1995 e fino al 31/12/2011 con il criterio della riserva matematica nel caso in cui il richiedente abbia un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 e con il criterio di calcolo a percentuale nel caso in cui a tale data il richiedente abbia un’anzianità inferiore; per i periodi successivi al 31/12/2011 con il criterio di calcolo a percentuale. Sinceramente ignoro se le disposizioni della circolare INPS n. 6/2020 (in caso di opzione per il metodo di calcolo contributivo della pensione può essere applicato il calcolo a percentuale anche ai periodi che ricadano nel metodo di calcolo retributivo) si applichino solo ai riscatti in senso proprio e non anche alla costituzione di vendita vitalizia reversibile (che non è un riscatto anche se l’INPS sul suo sito la definisce “Riscatto dei periodi per contributi omessi e prescritti”). Si può ritenere che le disposizioni si applichino anche a questa fattispecie? All’INPS la risposta. Nel provvedimento di accoglimento della domanda sono indicati l’ammontare dell’onere, le modalità di pagamento (PagoPA; SDD; on line sul sito www.inps.it) e i termini (unica soluzione o rateale) del versamento.
I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento e, ai fini del diritto alle prestazioni, si considerano come versati all’epoca indipendentemente dal metodo di calcolo. Ai fini della misura delle prestazioni occorre operare una distinzione fra i due metodi di calcolo dell’onere. Nel criterio di calcolo della riserva matematica vale sempre la classica formulazione: i contributi sono equiparati alla contribuzione obbligatoria, devono considerarsi come versati all’epoca ed in corrispondenza del periodo al quale si riferiscono, esplicano i loro effetti giuridici e patrimoniali come se fossero stati versati tempestivamente, con efficacia dal giorno della domanda di riscatto, indipendentemente dalla data del pagamento. Nel criterio di calcolo a percentuale la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda.

Antonio Chiaraluce

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