Corte Costituzionale: integrazione al minimo dell’Assegno Ordinario di Invalidità anche nel sistema contributivo
La riforma del sistema pensionistico del 1995 (c.d. “Riforma Dini”) ha introdotto il sistema “contributivo” quale sistema esclusivo di calcolo della pensione per tutti coloro che sono entrati nel modo del lavoro e hanno versato il primo contributo dal 1° gennaio 1996 in poi.
Una delle più rilevanti novità di questa riforma è stata la non applicabilità dell’integrazione al trattamento minimo alle prestazioni liquidate con il sistema di calcolo interamente ‘contributivo’.
Che significa?
L’integrazione al trattamento minimo è un meccanismo che “tutela” i pensionati il cui importo dell’assegno pensionistico, calcolato sulla base della contribuzione versata e/o delle retribuzioni percepite è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale” e non risulta quindi sufficiente a garantire una vita dignitosa.
Se questi pensionati possiedono redditi personali (e cumulati con l’eventuale coniuge) al di sotto di un determinato livello stabilito annualmente per legge, l’importo della pensione spettante viene aumentato (tecnicamente: “integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. Per l’anno 2025, la soglia del trattamento minimo è provvisoriamente stabilità in euro 603,40 mensili.
Come accennato, questo meccanismo di integrazione delle pensioni di importo modesto non è però applicabile alle pensioni liquidate con il sistema di calcolo interamente contributivo, che non beneficiano, quindi, di alcuna integrazione.
Ne deriva che, senza l’integrazione al minimo, chi percepisce una pensione contributiva molto bassa e non possiede altre fonti di sostentamento, rischia di vivere in condizioni di povertà.
In particolare, possono essere esposti a questo rischio i titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (spesso più brevemente indicato con la sigla AOI), che può essere liquidato anche a persone con un’età molto lontana da quella prevista per il pensionamento e, di conseguenza, calcolato sulla base di un numero esiguo di settimane di contribuzione.
L’AOI è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vedono diminuita a meno di un terzo la loro capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.
Non si tratta di una pensione definitiva, ma di una prestazione temporanea (ha, infatti, una durata di 3 anni, è rinnovabile e può trasformarsi in pensione di vecchiaia una volta raggiunti i requisiti) che offre una protezione contro la perdita della capacità lavorativa e che viene concessa – quando ne sussistano i requisiti – indipendentemente dall’età anagrafica dell’assicurato.
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati e, pertanto, non ha natura meramente assistenziale, come invece lo sono le pensioni di invalidità civile, il cui diritto si acquisisce indipendentemente dal versamento di contribuzione.
Oltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, l’AOI prevede, infatti, anche un requisito contributivo: l’invalido deve aver maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È evidente, pertanto, che il calcolo dell’assegno liquidato in favore, ad esempio, di un lavoratore 40enne che possa far valere solo 7 o 8 anni di contribuzione produrrà un importo molto basso – a volte del tutto ‘simbolico’ – insufficiente a soddisfare le sue esigenze di vita e in alcuni casi inferiore all’importo delle prestazioni assistenziali liquidate per eventi analoghi.
Una recentissima sentenza della Corte Costituzione (n. 94 del 3 Luglio 2025, pubblicata sulla G.U. Serie Speciale Corte Costituzionale n. 28 del 9 Luglio 2025) ha tuttavia dichiarato illegittima l’esclusione dell’Assegno Ordinario di Invalidità liquidato con il sistema interamente contributivo dal diritto all’integrazione al minimo.
Si tratta di una decisione che potrà avere un forte impatto su tutti coloro che percepiscono un assegno di invalidità (che, essendo calcolato spesso – come detto – su un numero di contributi molto ridotto rispetto a quelli richiesti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata, può produrre importi a calcolo di livello molto modesto, che non consentono un reale sostentamento economico) che, fino ad oggi, non avevano la possibilità di accedere a un’integrazione che potesse permettere loro di raggiungere una soglia minima di importo in grado di garantire una vita dignitosa.
La sentenza n. 94, infatti, ha dichiarato illegittima la riforma del 1995 nella parte in cui non esclude dal divieto di integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici, in presenza di tutti i requisiti contributivi e reddituali previsti, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.
Tale eccezione è motivata, secondo la Corte Costituzionale, dalla considerazione che l’AOI è stato sempre oggetto di una disciplina peculiare e più benevola rispetto alle altre prestazioni pensionistiche, in quanto diretta a fronteggiare uno stato di bisogno meritevole di particolare tutela.
Inoltre, a causa del meccanismo di integrazione al trattamento minimo dell’AOI, già in origine differenziato da quella delle altre prestazioni, l’eliminazione dell’integrazione al minimo per questa prestazione non realizzerebbe neanche gli obiettivi che la riforma previdenziale si prefiggeva, cioè quelli di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, giacché l’integrazione era già finanziata dalla fiscalità generale, come le prestazioni del sistema assistenziale.
In sostanza, la sentenza ha stabilito che l’esclusione dell’assegno ordinario di invalidità dall’integrazione al minimo viola i principi costituzionali di uguaglianza e tutela dei cittadini più deboli (articoli 3 e 38 della Costituzione), rafforzando il principio che l’invalidità lavorativa non può essere trattata solo come una questione previdenziale basata sui contributi versati, ma richiede una protezione sociale adeguata, capace di garantire mezzi di sussistenza dignitosi anche a chi, a causa di problemi di salute, ha avuto carriere discontinue o brevi.
Da ultimo, la Corte, nella prospettiva del “contemperamento dei valori costituzionali”, ha ritenuto di “graduare gli effetti temporali del “decisum”, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale”.
In pratica, in deroga al principio generale secondo cui, ordinariamente, una sentenza di incostituzionalità produce effetti con efficacia retroattiva (a decorrere dalla data di emanazione della norma dichiarata incostituzionale), la Corte ha esplicitamente previsto che, al fine di evitare un ingente ed improvviso aggravio a carico della finanza pubblica, connesso al pagamento delle somme spettanti a titolo di arretrati, il diritto all’integrazione al minimo degli AOI liquidati con il sistema interamente contributivo sorge solo da Luglio 2025 (sentenza pubblicata sulla G.U. del 9 Luglio 2025).
Insomma, la norma è stata dichiarata, sì, incostituzionale, ma senza alcun effetto retroattivo.
I beneficiari, quindi, qualora rientrino entro i previsti limiti di reddito (per il 2025: euro 14.005,94 di reddito proprio assoggettabile all’IRPEF e euro 21.008,91 di reddito coniugale), dovranno accontentarsi dell’integrazione (che non potrà essere superiore, per il 2025, ad euro 538,69 mensili; la prestazione complessiva, comprensiva dell’integrazione, non può in ogni caso superare l’importo del trattamento minimo: euro 603,40 mensili) sui ratei futuri, rinunciando a qualsiasi pretesa sulle mensilità ed annualità arretate.
Luca Giustinelli
Direttore Generale Patronato SILPA
