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10 Ottobre 2024
Lavoro e Previdenza

Cosa cambia per le pensioni nel 2022?

Per l’anno 2022, restano fermi, per la generalità dei lavoratori, i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni d’età e 20 anni di contribuzione) compresi quelli (66 anni e 7 mesi d’età e 30 anni di contribuzione) per i lavoratori dipendenti addetti a lavorazioni gravose indicate nel comma 148 dell’art. 1, della legge n. 205/2017). Restano fermi anche i requisiti per i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80%.
Per la pensione anticipata restano fermi i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (per le pensioni calcolate con il contributivo 64 anni d’età e 20 anni di contribuzione), per i lavoratori precoci (41 anni di contribuzione). Ricordo che gli adeguamenti della speranza di vita della pensione anticipata sono sospesi fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 15, del DL n. 4/2019. Per gli addetti ad attività usuranti (legge n. 232/2016) restano ferme le “quote” (somma d’età anagrafica e contribuzione) differenziate per mansioni e turnazioni.
Da “Quota 100” si passa a “Quota 102”. Per tutto il 2022, si potrà andare in pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Il diritto si cristallizza: significa che, se viene maturato nel 2022, può essere esercitato anche successivamente. Le prime uscite avverranno dal 1° maggio 2022 per il settore privato e dal 1° agosto per i pubblici dipendenti. Per il personale del comparto scuola e Afam, le eventuali domande di cessazione dal servizio, da parte del personale interessato ad accedere a quota 102, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022.
Dovevano concludersi al 31 dicembre 2021, l’ “Ape sociale” e l’ “Opzione donna” ma tutte e due sono state prorogate.
L’”Ape sociale”, misura introdotta per tre anni in via sperimentale nell’anno 2017, è prorogata per l’anno 2022 (siamo quindi al quarto anno di “sperimentazione”). È stata allargata la platea dei beneficiari come indicato nell’allegato n. 3 della Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021 (tabella 1). Vi accedono i lavoratori con almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi (disoccupati che hanno terminato di utilizzare gli ammortizzatori sociali, caregiver, persone con handicap lavorativo almeno al 74%) o 36 anni di contributi (addetti a mansioni gravose). È stato ridotto da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3). È stata eliminata la condizione che richiedeva che fossero passati 3 mesi dalla fine del godimento della NASPI.
L’ ”Opzione donna” (”sperimentazione” che dura da 17 anni, essendo stata introdotta nell’anno 2004) è stata prorogata per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. L’opzione comporta il ricalcolo interamente contributivo della pensione e continua a trovare applicazione la disciplina della finestra (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome).
Cambia la perequazione delle pensioni. Dal 2022 è applicata nella misura del:
– 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS;
– 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo;
– 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
Termina, invece, la vigenza del contributo di solidarietà sulle cd “pensioni d’oro”, come da sentenza n. 234 del 2 ottobre – 9 novembre 2020 della Corte Costituzionale.
In soldoni, nulla di nuovo sotto il sole. Solo una domanda: se l’aliquota di finanziamento pensionistica è stata calcolata correttamente tarandola su una determinata età d’uscita, il costo di questi anticipi sono assistenza o previdenza? Visto che sulla separazione fra assistenza e previdenza, la Commissione tecnica di studio su previdenza e assistenza definisce non praticabile la distinzione netta delle voci assistenziali da quelle previdenziali (un tema sul quale si discute dal secolo scorso), se avessero bisogno, offro la mia collaborazione.

ELENCO PROFESSIONI USURANTI
Allegato 3 all’articolo 1, comma 92 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Professioni sulla base della classificazione Istat

2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
3.2.1 – Tecnici della salute
4.3.1.2 – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1– Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3– Operatori della cura estetica
5.4.4– Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6– Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1–Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2–Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3–Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4–Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5–Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base
e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6–Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e
per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1–Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2–Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2–Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3–Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4–Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3–Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4–Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2–Portantini e professioni assimilate
8.3–Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento,
nella silvicoltura e nella pesca
8.4–Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

Antonio Chiaraluce

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