13 Gennaio 2025
Lavoro e Previdenza

Cosa cambierà per le pensioni nel 2021?

Per l’anno 2021, restano fermi, per la generalità dei lavoratori, i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni d’età e 20 anni di contribuzione) compresi quelli per i lavoratori dipendenti addetti a lavorazioni gravose (66 anni e 7 mesi d’età e 20 anni di contribuzione; art. 1, c. 152, legge n. 205/2017). Per la pensione anticipata restano fermi i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (per le pensioni calcolate con il contributivo 64 anni d’età e 20 anni di contribuzione), per i lavoratori precoci (41 anni di contribuzione), per “quota 100” (62 anni d’età e 38 anni di contribuzione) e per gli addetti ad attività usuranti (legge n. 232/2016) restano ferme le “quote” (somma d’età anagrafica e contribuzione) differenziate per mansioni e turnazioni.

Dovevano concludersi al 31 dicembre prossimo l’”Ape sociale” e l’”opzione donna” ma la bozza della manovra finanziaria per l’anno 2021, salvo emendamenti che potranno essere introdotti nel corso dell’iter parlamentare, contiene, oltre all’l’importante novità del “part time ciclico verticale”, la proroga sia dell’”Opzione donna” che dell’”Ape sociale”.

Nella proposta normativa, il part time ciclico verticale è equiparato, ai fini del diritto alla pensione, al part time orizzontale. Il legislatore intende porre fine al contenzioso generato dall’attuale disciplina che considera quali periodi utili per il diritto alla pensione solo i periodi lavorati, disciplina che in diverse sentenze, sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Europea di Giustizia, è stata giudicata sfavorevole rispetto a quella concernente gli altri lavoratori. Per i contratti esauriti sarà necessario presentare apposita domanda.

Per l’Opzione donna, ”sperimentazione” che dura da 16 anni, essendo stata introdotta nell’anno 2004, la proposta normativa prevede che possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria) ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Sono escluse le lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo. Continua a trovare applicazione la disciplina della finestra (12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome).

Per l’”Ape sociale”, altra “misura sperimentale” nata il 1/5/2017, la proposta normativa prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’indennità, a carico dello Stato, erogata dall’INPS per alcune specifiche categorie di lavoratori in condizioni disagiate, elencate all’art. 1, c. 179, della legge n. 232/2016, che abbiano almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. L’importo, erogato per 12 mensilità, non soggetto a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo, è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione e comunque non superiore a 1.500 euro. È previsto, anche, un ampliamento della originaria platea: l’anticipo potrà essere riconosciuto anche ai disoccupati che non beneficino della prestazione di disoccupazione per carenza dei requisiti.

Viene, anche, ridotto a tre anni il periodo di applicazione del contributo di solidarietà sulle “c.d. pensioni d’oro” in attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 e sono prorogate le disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotte dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Antonio Chiaraluce
Esperto di Previdenza

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