Nel 1980 l’Organizzazione Mondiale della Sanità propose una classificazione internazionale per definire le condizioni di Danno, Menomazione, Disabilità e Handicap.
DANNO/MENOMAZIONE: “qualsiasi perdita o anomalia di una struttura o di una funzione sul piano anatomico, fisiologico e psicologico. Rappresenta l’esteriorizzazione di una condizione patologica”.
DISABILITA’: “limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità dio effettuare in’attività nel modo e nei limiti considerati normali per un essere umano. Rappresenta l’oggettivazione di una menomazione”.
La disabilità è caratterizzata da scostamenti, per eccesso o per difetto, nella realizzazione dei compiti e nell’espressione dei comportamenti, rispetto a ciò che sarebbe normalmente atteso. Le disabilità possono avere carattere transitorio o permanente ed essere reversibili o irreversibili, progressive o regressive. Possono insorgere come conseguenza diretta di una menomazione fisica, sensoriale o di altra natura.
HANDICAP: situazione di svantaggio sociale conseguente a menomazione e/o disabilità che limita o impedisce l’adempimento di un ruolo normale per un dato individuo in funzione di età, sesso, fattori culturali e sociali. Rappresenta la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e come tale, riflette le conseguenza per l’individuo sul piano culturale, sociale, economico ed ambientale che nascono dalla presenza di menomazione e disabilità.
Una curiosità, nessun termine straniero è stato sottoposto a verifica sui significati e tanto si è scritto come la parola “handicap”, proveniente dall’inglese nel cui linguaggio stava a indicare cavalli o cani favoriti nelle corse, con le relative scommesse che partivano con un determinato svantaggio affinchè la gara fosse più equilibrata e la vittoria incerta sino alla fine, allo stesso modo l’estrazione dei bigliettini di lotteria da un cappello (dall’inglese hand in cap).
Nel nostro Paese c’è stato un vero e proprio processo sulle varie terminologie adottate per indicare i soggetti o/e la relativa disabilità sensoriale, fisica e psichica.
L’inserimento lavorativo delle persone disabili, chiamato anche collocamento mirato, è regolamentato dalla legge 68 del 1999. Snodo centrale per favorire il collocamento mirato sono i servizi pèer l’integrazione lavorativa, che, tramite il Progetto per l’Integrazione lavorativa, opera secondo logiche di estrema importanza:
- La centralità della persona, dalla quale deriva un’attenzione centrata non tanto sul trovare un’occupazione a qualunque costo, ma piuttosto sulla scommessa di riuscire a collocare “LA PERSONA GIUSTA AL POSTO GIUSTO”;
- L’integrazione lavorativa rappresenta il risultato di un processo che si sviluppa nelle fasi dell’orientamento, formazione e socializzazione con il lavoro e non può essere ridotto al mero abbinamento “soggetto – azienda”.
Cosa significa oggi in Italia essere dichiarati invalidi civili o disabili ma soprattutto cosa bisogna fare per avere lo status di disabile e/o invalido?
Ma diamo una definizione a questo punto di qual è la figura dell’invalido, disabile o del diversamente abile.
- L’invalido e/o il disabile è il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite di tipo organico, funzionale o mentale – non dipendenti dal lavoro, servizio o evento bellico, tali da comportare una riduzione permanente, parziale o totale, delle sue capacità lavorative. E, se si tratta di un minore di 18 anni, che lo stesso abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzione proprie della sua età. E’ possibile, sulla scorta della definizione appena data e delle norme che regolano la materia, distinguere tre livelli di invalidità:
- Invalidità in senso stretto individua una capacità lavorativa ridotta solo in parte:
- Inabilità individua una totale e permanente incapacità lavorativa;
- Superinvalidità individua presenza di gravi difficoltà o l’impossibilità a condurre una vita completamente autonoma o l’aiuto permanente di un’altra persona.
I criteri per valutare l’invalidità civile, si basano su alcuni cardini fissati dall’OMS.
GRADO DI INVALIDITA’
Il grado di invalidità è determinato in base all’apposita tabella approvata con Decreto del Ministero della Sanità (05/02/1992). La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
- La soglia minima è quella di un terzo (34%). Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
- La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro;
- Almeno il 74% per il diritto all’assegno mensile in qualità di Invalido Parziale;
- Il 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido Totale e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’Indennità di Accompagnamento.
RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (LEGGE 104)
Lo stato di Handicap consiste in una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento. Di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.
Il riconoscimento dello stato di handicap dà diritto ad ottenere le prestazioni (cura e riabilitazione, inserimento e integrazione sociale, scolastica o lavorativa della persona affetta da particolari patologie) erogate dai servizi sanitari e socio-assistenziali previste dalla legge 104/92 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti).
Il riconoscimento di invalidità civile non implica automaticamente anche il riconoscimento dello stato di Handicap, né viceversa.
Nel caso di rigetto dell’istanza L’ART.42L. 326/2003 ha abolito il RICORSO AMMINISTRATIVO in tema di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro. L’art 23 l. 47/2002 ha poi sospeso fino al 31/12/2004, l’innovazione normativa.
“La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione all’interessato o assistito dal Patronato, del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Ma rifletto, che se si volesse dare un’interpretazione al provvedimento si può definire tutto ciò sbagliato e vessatorio.
- VESSATORIO, in quanto le altre prestazioni pensionistiche sono soggette alla decadenza triennale e, non è giusto che proprio i disabili ABBIANO SOLO 6 MESI A DISPOSIZIONE;
- SBAGLIATO, perché sé è giusto cessare l’iter dei ricorsi al Ministero, notoriamente inutili, sarebbe più saggio provvedere il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps (in quanto sede competente per il pagamento delle prestazioni).
E’ opportuno rivolgersi agli uffici di Patronato per essere informati dei Diritti del lavoratore disabile. Per quanto mi riguarda sono e sarò sempre disponibile per illustrare e dibattere la normativa. Certamente utili a questo proposito saranno comunque forme di intervento pubblico che tentino di integrarsi in modo flessibile con l’assistenza che i disabili possono ricevere all’interno di una società civile. E su queste basi auspico a tutti coloro che quotidianamente si battono per difendere i diritti acquisiti, nonché quelli da conquistare, perche, ogni essere umano è titolare di una dignità.
Nicola Alberghina