Il duale è una modalità di apprendimento basata sull’alternarsi di momenti formativi “in aula” (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in “contesti lavorativi” (presso una impresa/organizzazione), favorendo così politiche di transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro per consentire ai giovani, ancora inseriti in un percorso di diritto-dovere all’istruzione e formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro acquisendo competenze spendibili e accorciando i tempi di passaggio tra l’esperienza formativa e quella professionale.
Le statistiche OSCE dimostrano che, nei Paesi che hanno una struttura di formazione professionale duale, quali Germania, Svizzera, Austria e Danimarca, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è significativamente più basso. Nell’ottica di adottare le misure di medio-lungo periodo per ridurre i tassi di disoccupazione, le riforme del mercato del lavoro (Legge 183/2014 – D. Lgs. 81/2015 e smi) e della scuola (L. 107/2015) hanno introdotto in Italia questo modello di apprendimento, mutuato dalla cultura tedesca.
L’obiettivo è quello di rendere più sinergici i sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro, migliorando la qualità di tali sistemi, attraverso i processi di riconoscimento delle competenze e l’adeguamento dei curricula, favorendo il passaggio dei giovani dal sistema dell’istruzione al mondo del lavoro in un’ottica di riduzione della disoccupazione giovanile.
Modalità di attuazione del modello di apprendimento “duale”
Gli strumenti per attuare il modello di apprendimento duale sono i seguenti:
• Alternanza scuola lavoro
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica, che alterna periodi in Aula a periodi in contesti lavorativi. I percorsi in alternanza sono organizzati sulla base di convenzioni tra l’istituzione formativa e l’azienda ospitante, non si configura come un rapporto di lavoro: i giovani mantengono lo status di studenti e l’Istituzione formativa è responsabile dell’intero percorso. L’alternanza si realizza svolgendo attività all’interno e all’esterno della scuola, in un percorso ideale che parte dalla didattica laboratoriale e giunge al rapporto di collaborazione fra Ente di Formazione, studenti ed imprese ospitanti. Il percorso è monitorato attraverso la collaborazione fra i soggetti coinvolti, nel cui ambito i ruoli del tutor Formativo e di quello Aziendale sono entrambi di particolare rilievo.
• Apprendistato duale
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato dalla compresenza nell’ambito del contratto di una parte dedicata all’attività lavorativa e una parte dedicata alla formazione. Il cuore di questo contratto è proprio la formazione, intesa quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro).
Il Decreto legislativo n. 81/2015 individua tre diverse tipologie di apprendistato:
• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (IeFP), il diploma di istruzione secondaria superiore (ISS) e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (cd. primo livello);
• apprendistato professionalizzante (secondo livello), finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali;
• apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello).
Al sistema duale afferiscono solo l’apprendistato di primo livello e terzo livello, in quanto integrano organicamente formazione e lavoro. Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati a conseguire un titolo di studio, tramite un percorso di formazione che si snoda tra l’attività formativa presso una istituzione formativa (formazione esterna) e quella in azienda (formazione interna).
Nell’ambito di un contratto di apprendistato di I livello è possibile conseguire i seguenti titoli:
• Qualifica professionale triennale;
• Diploma professionale quadriennale;
• Diploma di istruzione secondaria superiore;
• Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
Nell’ambito di un contratto di apprendistato di III livello è possibile conseguire i seguenti titoli:
• Diploma di Istruzione Tecnica Superiore ITS (Istruzione
Tecnica Superiore corsi di specializzazione tecnologica);
• Diplomi dell’Alta formazione artistica, musicale
e coreutica;
• Laurea triennale e magistrale;
• Master di I e II livello;
• Dottorato di ricerca.
Agevolazioni per il datore di lavoro
Nelle Agevolazioni INPS, i datori che stipulano contratti di Apprendistato Duale per la qualifica e il diploma professionale godono di:
• Contributi a loro carico pari al 5% in luogo dell’aliquota del 10%;
• Esonero dal versamento dell’1,31% a finanziamento della NASPI e dello 0,30% per la formazione continua.
Di conseguenza, per un datore con più di 9 dipendenti le aliquote a suo carico (per l’apprendista rimane sempre il 5,84% di trattenuta) saranno pari per tutta la durata dell’apprendistato al 5%. Per l’azienda invece con numero di dipendenti pari o inferiore a 9 i contributi a suo carico saranno pari a:
– 1,50% per il primo anno;
– 3% per il secondo anno;
– 5% per gli anni successivi (si applica l’agevolazione e di conseguenza la contribuzione passa dal 10 al 5%).
In caso di stabilizzazione dell’apprendista l’aliquota per i dodici mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato è quella generica dell’11,61%.
In caso di trasformazione in apprendistato di secondo livello (c.d. professionalizzante) nel periodo successivo alla trasformazione l’aliquota sarà quella generica del 10% cui si aggiungono l’1,31% (NASPI), lo 0,30% (formazione continua) e altresì i contributi a finanziamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
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