La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono oggetto di prevenzione e protezione completate dalla formazione e dall’informazione, rivolte a tutti i soggetti interessati, dal datore di lavoro al lavoratore, che costituiscono l’ultimo anello dedicato alla salvaguardia.
Su questi temi, la normativa ritiene indispensabile coinvolgere anche il lavoratore, pur confermando l’obbligo del datore di lavoro di preoccuparsi che i propri dipendenti siano formati e informati sui possibili rischi presenti nell’esecuzione della loro attività considerata nell’ambito lavorativo.
A tal proposito il Testo Unico ribadisce l’obbligo del datore di lavoro alla formazione e all’informazione del lavoratore, stabilendo anche i requisiti professionali dei soggetti abilitati a tali funzioni; al riguardo va sottolineato che l’eventuale violazione di tale obbligo comporta sanzioni di particolare gravità, mi riferisco a sanzioni amministrative (ammende) e quelle, per i casi più gravi, di carattere penale, che possono comportare condanne alla reclusione. Per quanto riguarda più specificatamente la formazione, sono diversi gli elementi innovativi introdotti, prefigurando una formazione più elastica con contenuti e competenze che si adattino al meglio delle attività che si svolgono e ai rischi che corrono i lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni.
In questa direttiva, il Decreto Lavoro 48/2023 prevede che l’INAIL può concorrere ad agevolare i datori di lavoro per lo svolgimento di corsi di formazione ed informazioni destinati ai lavoratori riconoscendo l’erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese con risorse istituite presso uno specifico fondo.
E’ bene ricordare a tal proposito, che in materie di incentivi alle imprese, l’INAIL dal giorno 2 maggio 2023 fino ala 16 giugno 2023, ha aperto la procedura informatica per la presentazione delle domande ISI, con la finalità di incentivare le IMPRESE alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
E’ da tenere presente che l’informazione e la formazione vanno considerati come fattori dinamici e non statici nel senso che l’informazione e la formazione devono essere fornite al momento dell’inizio del rapporto di lavoro in relazione alle mansioni affidate e devono essere aggiornate o completate o fornite per la prima volta nei casi di cambio delle mansioni, nei trasferimenti da un reparto lavorativo ad un altro, e comunque, in ogni mutamento dell’attività lavorativa che presenti rischi diversi da quelli precedentemente conosciuti dal lavoratore. Tale aggiornamento continuo, peraltro, non riguarda soltanto il lavoratore, ma riguarda tutti i soggetti interessati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
E’ ovvio che in questa ottica particolare azione informativa e formativa deve essere fatta ai preposti, quali soggetti più vicini ai lavoratori e più direttamente responsabilizzati nell’assicurare la salvaguardia della salute dei lavoratori.
E’ altresì ovvio che analoga azione formativa deve essere rivolta ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, quali referenti sindacali dei lavoratori che li hanno eletti.
Tale azione di aggiornamento professionale è tanto importante che la normativa dispone che i corsi si svolgano in tempi certi e sufficienti per l’apprendimento delle relative nozioni. Per i successivi aggiornamenti i CCNL, disciplinano le modalità a cui il datore di lavoro deve attenersi per svolgere corsi di aggiornamento periodico.
In definitiva, si può affermare che la normativa attuale ha pienamente riaffermato la validità delle informazioni e della formazione, rivolta a tutti i soggetti interessati in tema antinfortunistico, richiamando anche la responsabilizzazione del lavoratore, responsabilizzazione, a mio avviso, che può trovare fondamento esclusivamente nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore sia adeguatamente formato ed informato dei rischi presenti non solo, in linea generale, nell’azienda, ma più specificatamente nei rischi presenti nel più ristretto ambito lavorativo.
Solo in questo senso il lavoratore può essere tecnicamente consapevole dei rischi che corre, in modo che al loro verificarsi possa prontamente salvaguardare la propria salute e concorrere a salvaguardare quella degli altri lavoratori presenti nello stesso luogo di lavoro e, più in generale nell’azienda.
Ma tutto ciò non basta ancora, occorre che l’informazione e la formazione viaggino in rete tra tutti i soggetti interessati, in modo che tutti concorrano a partecipare al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.
La prevenzione degli infortuni sul lavoro richiede una presa di coscienza costante da parte dei lavoratori e datori di lavoro sulle norme di sicurezza. Dovrebbero essere effettuate ispezioni regolari del luogo di lavoro per identificare i rischi e rimuoverli, anche mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche e l’applicazione di misure di protezione attive, come il monitoraggio delle condizioni di salute del lavoratore.
La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale dei lavoratori e un dovere morale e legale dei datori di lavoro che, oltre ad essere al centro delle politiche Aziendali e di rispetto delle norme vigenti, sarà sempre più una delle preoccupazioni principali delle organizzazioni per il benessere dei propri dipendenti e per aumentare la loro produttività.
In definitiva, occorre iniziare o accelerare quel processo di cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo che si possa drasticamente ridurre, oltre che il verificarsi di infortuni e malattie professionali di minor o maggiore gravità, anche e soprattutto il drammatico e purtroppo sempre attuale delle morti bianche.
Processo che, come più volte segnalato da tutte le parti sociali, dovrebbe, anzi deve avere inizio dall’informazione da dare a scuola, agli alunni o studenti prossimi lavoratori.
Nicola Alberghina