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10 Ottobre 2024
Lavoro e Previdenza

INPS: Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap

In presenza di documentazione completa non è più necessaria la visita medica.

Per l’accertamento e la revisione dei requisiti di invalidità civile non è più necessaria la visita diretta, ma è sufficiente la valutazione della documentazione medica trasmessa direttamente dall’interessato, o dal medico che ha certificato lo stato di disabilità, o dal patronato a cui è stata sottoscritta la delega.

Questo è quanto ha reso noto l’INPS con il Messaggio numero 1060 del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto la “semplificazione dei procedimenti di accertamento degli Stati di invalidità civile e dell’handicap.”

Nello stesso si legge: “Più precisamente, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva.

Qualora, al contrario, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta. L’articolo richiamato, infatti, prevede che:

“1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

  1. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta”.

Con il presente messaggio si riepilogano le modalità operative vigenti e le attività che l’Istituto sta realizzando per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria in oggetto.”

Successivamente, il messaggio, indica le nuove modalità di espletamento delle visite mediche di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, precisando che la produzione degli atti necessari per una corretta valutazione potrà essere fatta su iniziativa della commissione medica, la quale, una volta  ricevuta la domanda con allegata la documentazione, dopo averla esaminata, qualora la commissione ritenga che i documenti non sono sufficienti per poter definire un chiaro quadro clinico, per integrarla e completarla, potrà convocare a visita l’interessato.

Questo iter, come ha sottolineato l’INPS è estremamente importante perché mira a semplificare il percorso sociosanitario della domanda e a garantire tempi certi e possibilmente brevi per la risposta, di conseguenza, deve essere possibilmente valorizzato e applicato, tutte le volte che la documentazione allegata alla domanda consente una valutazione obiettiva, che non è possibile avere solo nel caso in cui non ci sono elementi sufficienti per poter redigere il verbale.

In relazione a quanto sopra l’INPS precisa che è stato attuato il “progetto PNRR avente a oggetto il “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale.”

Si tratta di un nuovo servizio, che consente ai cittadini al patronato delegato e al medico che certifica l’invalidità di poter allegare la documentazione sanitaria a supporto dell’istanza, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”.

È stata, inoltre, inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione della documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”, che permette di allegare la documentazione sanitaria utile alla valutazione dell’istanza anche successivamente alla trasmissione della domanda.

In merito, si precisa che è possibile trasmettere la documentazione sanitaria affinché l’iter di accertamento sanitario è in corso, ossia, finché il verbale non è definito. Il servizio attualmente interessa le domande di prima istanza, o aggravamento, di cittadini residenti nei territori, dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione con le Regioni e tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014).

Tale servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria. Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà presa in considerazione.

Carlo Fantozzi

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